Con una recente ordinanza, il Tribunale di Sassari ha affrontato il tema delle garanzie autonome (o “a prima richiesta”) prestate nell’ambito di appalti pubblici, fornendo interessanti spunti sui presupposti per ottenere un provvedimento d’urgenza che ne inibisca l’escussione.
Il principio di diritto affermato è che, trattandosi di contratti autonomi rispetto al rapporto sottostante, l’escussione di tali garanzie può essere bloccata solo dimostrando la condotta abusiva o fraudolenta del beneficiario.
Inoltre, ai fini della concessione della misura cautelare, il giudice deve valutare l’esistenza di un fumus boni iuris, ovvero di una probabile fondatezza nel merito della pretesa dell’istante, e di un periculum in mora, cioè di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall’escussione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto integrati entrambi i requisiti. Da un lato, ha ravvisato indizi di un possibile comportamento abusivo dell’ente garantito, che aveva richiesto il pagamento dell’intera somma pur essendo consapevole della riduzione e scadenza della garanzia. Dall’altro, ha evidenziato il rischio per l’impresa di vedersi preclusa o limitata la partecipazione ad altre gare, per effetto dell’escussione.
L’ordinanza ribadisce quindi le condizioni e i limiti per paralizzare in via d’urgenza l’escussione delle garanzie autonome, pur dovendosi sempre valutare le specifiche circostanze del caso. Si tratta di questioni di estrema rilevanza pratica, considerata la diffusione di tali garanzie negli appalti pubblici. Sarà interessante vedere se l’orientamento verrà confermato da future pronunce.