Principio di rotazione negli appalti di servizi sociali

9 Dic. '24

Il tema dell’applicazione del principio di rotazione negli appalti di servizi sociali sotto soglia è stato recentemente oggetto di un’importante pronuncia del TAR Abruzzo-Pescara che ha fornito preziose indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

La questione centrale riguarda l’interpretazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e, in particolare, il rapporto tra la disciplina generale del principio di rotazione e quella speciale dei servizi sociali. Il Tribunale ha chiarito che il principio di rotazione si applica anche a questa tipologia di affidamenti, nonostante l’art. 128 comma 8 non lo richiami espressamente. Questo perché tale principio trova comunque applicazione in forza della previsione generale dell’art. 49 comma 1, che non risulta espressamente derogata.

La pronuncia ha evidenziato come gli affidamenti di servizi sociali sotto soglia siano soggetti a una regolamentazione composita, che combina la disciplina generale con quella speciale. È infatti possibile derogare al principio di rotazione, ma solo con una motivazione “rafforzata” che tenga conto dei principi di qualità, continuità e accessibilità dei servizi.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la distinzione tra procedure aperte e negoziate. In queste ultime, il principio di rotazione opera quale limite inderogabile a tutela della concorrenza, per evitare il consolidamento di rendite di posizione. Nel caso esaminato, è stata ritenuta legittima l’esclusione di un gestore uscente che aveva gestito il servizio per oltre un decennio da una procedura negoziata, proprio in applicazione di tale principio.

Questa interpretazione offre un importante equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, garantire la continuità e qualità dei servizi sociali, dall’altro, assicurare un’effettiva apertura del mercato a nuovi operatori, evitando posizioni dominanti che potrebbero compromettere la concorrenza nel settore.

TAR Abruzzo, Pescara, 07.12.2024 n. 365

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