Il fatto e il contesto normativo
Il Comune di Cassino, tramite una stazione unica appaltante, bandiva una gara europea telematica per l’affidamento del servizio di gestione di due asili nido comunali, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione tecnica ed economica, un raggruppamento temporaneo tra due cooperative sociali risultava aggiudicatario con un margine di soli 0,81 punti sulla seconda classificata.
Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, sede di Latina, contestando in particolare: il possesso del requisito di idoneità professionale da parte della mandataria del raggruppamento aggiudicatario, il cui oggetto sociale indicava genericamente attività di assistenza sociale (codice Ateco 88) e non specificamente la gestione di asili nido (codice Ateco 88.91.00); la carenza, in capo alla mandante, del requisito di capacità tecnica riferito all’esperienza pregressa in servizi analoghi e della certificazione UNI EN ISO 9001; oltre a presunti vizi nella valutazione delle offerte tecniche e nella verifica dei costi della sicurezza indicati dall’aggiudicatario. Il TAR respingeva il ricorso; la seconda classificata proponeva appello.
La questione giuridica
La vicenda solleva più profili distinti. Se il possesso di un codice Ateco ampio e generico, comprensivo in astratto anche dell’attività di gestione di asili nido, sia sufficiente a soddisfare il requisito di idoneità professionale, o se occorra invece una coincidenza più stretta con l’oggetto specifico dell’appalto. Se, in un raggruppamento temporaneo, la dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al raggruppamento nel suo complesso, seguita dalla prova successiva del possesso in capo alla singola mandante, integri un inammissibile soccorso istruttorio processuale. Se una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, riferita a un ambito di attività non identico a quello specifico dell’appalto, sia comunque idonea a soddisfare il requisito richiesto dal disciplinare. Se, infine, la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte e la verifica dei costi della sicurezza siano state esercitate legittimamente.
Sul primo profilo, il Collegio conferma l’orientamento secondo cui i codici Ateco non hanno finalità certificativa dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo a finalità essenzialmente statistiche, e non rilevano di per sé ai fini della prova del requisito sostanziale di idoneità professionale. La verifica va condotta in modo globale e complessivo sul certificato camerale, comprese le attività secondarie, senza pretendere una perfetta sovrapponibilità tra oggetto sociale e oggetto dell’appalto, pena l’ingiustificata restrizione della platea dei concorrenti. Nel caso di specie, la mandataria del raggruppamento aggiudicatario aveva indicato, tra le proprie attività, anche la gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali: circostanza sufficiente a integrare il filtro di ingresso richiesto dalla lex specialis.
Sul secondo profilo, il Collegio distingue nettamente tra requisito di partecipazione, che nei raggruppamenti va posseduto dal raggruppamento nel suo complesso al momento dell’offerta, e requisito di esecuzione, verificabile in un momento successivo, prima della stipula del contratto. La dichiarazione della mandante, in sede di offerta, che il requisito fosse posseduto dal raggruppamento complessivamente non equivale ad ammettere l’assenza del requisito in proprio, né la successiva produzione documentale sulla propria esperienza pregressa costituisce un soccorso istruttorio processuale inammissibile.
Quanto alla certificazione UNI EN ISO 9001, il Collegio osserva che tale certificazione attesta la conformità del sistema di gestione della qualità dell’organizzazione a standard tecnici, non la specifica tipologia di servizio erogato: la certificazione attesta il sistema, non il singolo servizio. Il disciplinare non richiedeva una certificazione specificamente riferita alla gestione di asili nido, e quella posseduta dalla mandante, relativa alla progettazione e gestione di attività assistenziali e socio-educative presso centri diurni e istituti scolastici, era comunque idonea a comprendere quell’attività.
Sui restanti motivi, il Collegio ribadisce che la valutazione delle offerte tecniche operata sulla base di criteri predeterminati costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisabili nella mera contrapposizione di un giudizio di merito alternativo. Quanto ai costi della sicurezza, l’ impone di indicare la totalità dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, non di esporne il dettaglio delle singole voci, e l’attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’
Consiglio di Stato, 24.08.2026 n. 6596
