Appalti pubblici: disciplina su termini di pagamento e interessi moratori

26 Nov. '24

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La sentenza afferma il principio di diritto secondo cui, nei contratti di appalto pubblico di lavori, la disciplina applicabile in tema di termini di pagamento e misura degli interessi moratori è quella prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, che prevale sulla disciplina di settore (codice dei contratti pubblici e relativo regolamento attuativo).

Tuttavia, in applicazione della clausola di salvezza ex art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 e art. 24, comma 2, legge n. 161/2014, le disposizioni della disciplina di settore continuano ad applicarsi qualora risultino più favorevoli per il creditore.

In particolare, la Corte ha chiarito che non vi è conflitto tra la disciplina di settore e quella di cui al riformato D.Lgs. n. 231/2002 per quanto riguarda il termine di pagamento della rata di acconto, individuato in 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento sia dall’art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002, sia dall’art. 143, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 207/2010 (adesso art. 125 D.Lgs. 36/2023).

Un conflitto sussiste invece rispetto al termine per l’emissione del Certificato di Pagamento, dovendosi applicare quello di 30 giorni dalla maturazione del SAL previsto dall’art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 231/2002, anziché quello di 45 giorni di cui all’art. 143, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 207/2010 (adesso art. 125 D.Lgs. 36/2023).

Infine, la sentenza precisa che, in caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento imputabile alla stazione appaltante, in base all’art. 144, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, per i primi 60 giorni decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale e, per il periodo successivo, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (adesso art. 125 D.Lgs. 36/2023).

Corte d’Appello di L’Aquila, 05.11.2024 n. 1359

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