Accesso agli atti di gara e segreti commerciali: prevale sempre la trasparenza

20 Nov. '24

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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 20509/2024, ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione delle norme in materia di accesso agli atti nelle procedure di gara pubblica secondo il nuovo D.Lgs. 36/2023.

Il caso riguardava il ricorso di un operatore economico contro la Banca d’Italia per l’oscuramento di parti dell’offerta dell’aggiudicatario in una gara per servizi di trasporto aereo. La pronuncia assume particolare rilevanza in quanto delinea i principi fondamentali del nuovo quadro normativo.

In primo luogo, il Tribunale ha ribadito la prevalenza del diritto di accesso sulle esigenze di riservatezza quando è funzionale alla difesa in giudizio. Tale principio, già presente nella normativa precedente, viene rafforzato nel nuovo Codice dove si prevede che i segreti tecnici e commerciali “possono essere esclusi” e non “sono esclusi” dall’accesso.

La sentenza ha poi chiarito gli aspetti procedurali, stabilendo che gli operatori economici devono formulare preventivamente le richieste di oscuramento, motivandola in modo specifico. Non sono sufficienti motivazioni generiche: l’amministrazione deve valutare concretamente le esigenze di riservatezza e motivare espressamente la propria decisione nella comunicazione di aggiudicazione.

Particolarmente significativa è la definizione di segreto commerciale fornita dal TAR. Non può essere considerata tale la mera applicazione del know-how allo specifico appalto, ma devono essere in gioco gli strumenti necessari per elaborare soluzioni organizzative e operative replicabili in diversi contesti concorrenziali. L’esistenza del segreto commerciale deve essere concretamente provata dalla contro parte.

Sul piano procedurale, il Collegio ha precisato che il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto e non di mera impugnazione. Questo comporta che non è necessaria una previa istanza di accesso quando si impugna una decisione di oscuramento già assunta dall’amministrazione, potendo le esigenze difensive essere manifestate direttamente nel ricorso.

Il principio di fondo che emerge dalla sentenza è quello della trasparenza: in assenza di prove concrete sull’esistenza di reali esigenze di riservatezza, prevalgono i principi generali di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. In questi casi, il richiedente l’accesso non deve nemmeno dimostrare l’indispensabilità dell’accesso per la sua difesa in giudizio.

La pronuncia si inserisce nel solco della semplificazione voluta dal nuovo Codice Appalti, che ha innovato la disciplina dell’accesso in termini di economicità e celerità dell’azione amministrativa. In particolare, viene valorizzato l’utilizzo delle piattaforme digitali per rendere immediatamente disponibili i documenti di gara agli operatori legittimati.

La decisione costituisce un importante precedente nell’interpretazione del nuovo quadro normativo, bilanciando le esigenze di riservatezza delle imprese con i principi di trasparenza e il diritto di difesa degli operatori economici. L’orientamento espresso dal TAR Lazio fornisce così utili coordinate operative sia alle stazioni appaltanti che agli operatori economici.

TAR Lazio, Roma, 18.11.2024 n. 20509

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