Appalti pubblici: il Consiglio di Stato chiarisce requisiti dei consorzi e figura del responsabile di commessa

12 Nov. '24

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8784/2024, ha stabilito due importanti principi in materia di gare d’appalto pubbliche, relativi ai consorzi di cooperative e alla figura del responsabile di commessa.

Requisiti di partecipazione (primari):  sono necessari per partecipare alla gara. Per questi si applica il divieto di cumulo alla rinfusa previsto dall’art. 47, comma 1, d.lgs. 50/2016, che impone la qualificazione in proprio del consorzio di cooperative.
Criteri di valutazione dell’offerta (premiali): sono i parametri per attribuire punteggi alle offerte tecniche. Per questi, è possibile considerare le caratteristiche dell’intera compagine consortile, includendo le consorziate esecutrici.

Quando il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di un punteggio per il responsabile di commessa, l’operatore economico deve indicare nell’offerta tecnica una figura professionale concreta e specifica, non potendo limitarsi a descrivere un profilo professionale generico da selezionare dopo l’aggiudicazione. Il criterio di premiazione richiede l’individuazione di una figura esistente, sia essa già in organico o disponibile alla contrattualizzazione in caso di aggiudicazione.

Nel caso esaminato, il Consiglio ha confermato la legittimità dell’attribuzione di punteggi al consorzio per criteri come la “gender equality” e le certificazioni di qualità (SA 8000:2008 e ISO 45001:2018) considerando anche le caratteristiche delle consorziate esecutrici; ha censurato l’attribuzione del punteggio per il responsabile di commessa al CNS, che aveva presentato solo un profilo professionale ideale da selezionare in futuro, invece di indicare una figura concreta.

La sentenza chiarisce che solo la connotazione in termini di specificità e concretezza della figura del responsabile salvaguarda la selettività del criterio di valutazione, che altrimenti verrebbe vanificato dall’assegnazione di punteggi a profili meramente ipotetici. Non è necessaria l’indicazione nominativa del responsabile, ma è necessaria una descrizione sufficientemente accurata dei profili professionali disponibili per tale ruolo. Questa interpretazione bilanciata favorisce sia la più ampia partecipazione alle gare sia l’effettiva qualità delle offerte tecniche.

Consiglio di Stato, 04.11.2024 n. 8784

Potrebbe interessarti anche