Quando è possibile procedere ad acquisti autonomi nonostante la presenza di una convenzione Consip

23 Ott. '24

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Un recente parere dell’ANAC chiarisce in quali casi le pubbliche amministrazioni possono legittimamente derogare all’obbligo di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., procedendo in via autonoma all’approvvigionamento di beni e servizi.

La regola generale, sancita dall’art. 1 del D.Lgs. 95/2012, prevede che i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano causa di responsabilità amministrativa.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in deroga a tale principio, permane per le amministrazioni la facoltà di attivare proprie procedure di gara, laddove tale scelta sia finalizzata a conseguire condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle fissate nella convenzione quadro.

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ammette la possibilità di derogare all’obbligo di approvvigionamento tramite Consip, a condizione che:

  • la stazione appaltante motivi specificatamente in merito alla maggiore convenienza, in termini quali-quantitativi, della gara autonoma rispetto alla convenzione, sulla base di una valutazione comparativa dei costi effettuata prima dell’indicazione della procedura;
  • le relative deliberare a contrarre siano trasmesse agli uffici preposti al controllo di gestione.

In conclusione, il ricorso a procedure di acquisto autonome da parte delle pubbliche amministrazioni, in presenza di convenzioni Consip attive, costituisce un’ipotesi eccezionale, ammissibile solo se supportata da un’adeguata motivazione circa la sua maggiore economicità, da esplicitare prima di indire la gara.

Spetta alle singole amministrazioni valutare, caso per caso, se risiano i presupposti per operare legittimamente in deroga all’obbligo di adesione a Consip, nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, al fine di non incorrere nelle gravi conseguenze (nullità dei contratti, danno erariale, responsabilità amministrativa e disciplinare) previste in caso di ricorso illegittimo ad acquisti autonomi.

ANAC – Parere n. 54 del 16.10.2024

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