Revisione prezzi negli appalti pubblici: il Tribunale di Grosseto chiarisce i confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa

7 Ott. '24

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Nelle controversie relative alla revisione prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione si determina in base al contenuto della clausola contrattuale:

se la clausola individua puntualmente l’an e il quantum della prestazione, eliminando ogni spazio di valutazione discrezionale della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si configura un diritto soggettivo dell’appaltatore;
se invece la revisione prezzi deriva da disposizioni emergenziali in deroga alle pattuizioni negoziali (come nel caso del D.L. 50/2022), e non da una clausola contrattuale dettagliata, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In questo caso l’appaltatore non può autoliquidarsi le proprie spettanze per revisione prezzi, ed emettere la corrispondente fattura, ma deve sollecitare l’espletamento del suddetto procedimento di liquidazione da parte della P.A., impugnando poi davanti al giudice amministrativo la determinazione di quest’ultima o eventualmente l’illegittima inerzia della stessa.

Tribunale di Grosseto, 01.10.2024 n. 792

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