Il fatto e il contesto normativo
Un’impresa, inizialmente aggiudicataria dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori per un intervento di ricostruzione post-sisma nel Comune di Montemonaco, si vedeva revocare l’aggiudicazione dopo che l’amministrazione le aveva contestato il rifiuto di stipulare il contratto, a fronte delle carenze segnalate dall’impresa stessa nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara. La revoca veniva confermata sia dal TAR Marche sia, in appello, dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato. Nelle more di quel giudizio, il Comune disponeva anche l’escussione della garanzia definitiva prestata dall’impresa, richiedendo alla compagnia assicurativa garante di liquidare l’importo. L’impresa impugnava anche questo provvedimento, ma il TAR Marche dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario in quanto attinente a un rapporto paritetico di responsabilità precontrattuale per la mancata stipula del contratto.
La questione giuridica
Il Consiglio di Stato deve stabilire a quale giudice spetti la cognizione sull’impugnazione del provvedimento di escussione della garanzia definitiva adottato dopo la revoca dell’aggiudicazione: se, come ritenuto dal TAR, si tratti di un rapporto paritetico di natura risarcitoria rimesso al giudice ordinario, oppure di un atto autoritativo collegato alla fase pubblicistica dell’affidamento, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La decisione del giudice
Il Collegio accoglie l’appello. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato non solo in base alla pronuncia richiesta ma soprattutto in base alla causa petendi, cioè alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Nel caso di specie, il provvedimento di escussione della garanzia definitiva non è altro che il prosieguo del procedimento che ha condotto alla revoca dell’aggiudicazione, ed è quindi espressione del medesimo potere pubblicistico esercitato con quest’ultima. L’oggetto del giudizio non è una pretesa risarcitoria da mancata stipula del contratto, ma la legittimità di un provvedimento amministrativo autoritativo adottato unilateralmente nei confronti dell’impresa.
