Il fatto e il contesto normativo
Il Comune di Genova aveva indetto una procedura aperta per un accordo quadro in tre lotti, relativo alla manutenzione e riparazione delle parti meccaniche dei veicoli del proprio parco mezzi e di Genova Parcheggi s.p.a. Il disciplinare, all’art. 3, ammetteva la partecipazione a tutti i lotti ma precludeva all’aggiudicatario del terzo di aggiudicarsi anche gli altri due, salvo fosse rimasto l’unico concorrente.
A tutti i lotti avevano concorso solo due operatori: il consorzio poi ricorrente, primo classificato ovunque con un ribasso dell’8,29%, e un secondo operatore con un ribasso dell’8,00%. Applicando la clausola del disciplinare, il seggio di gara aveva aggiudicato al consorzio soltanto il terzo lotto, riservando i primi due al secondo classificato; il Comune aveva approvato gli atti con determinazione del 10 novembre 2025.
Il consorzio ha impugnato l’aggiudicazione limitatamente al lotto 2, sostenendo che l’aggiudicataria andasse esclusa perché, in offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare il 99% delle prestazioni, oltre a lamentare la carenza dei requisiti di qualificazione e di esecuzione. Il Tribunale aveva già sospeso in via cautelare il provvedimento con ordinanza del 2 marzo 2026, n. 47. La norma di riferimento è l’, che impone ai soggetti affidatari di eseguire in proprio le prestazioni.
La questione giuridica
Il nodo centrale riguarda la qualificazione di una dichiarazione di subappalto al 99%. Da un lato l’art. 119 c.c.p. vieta l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni; dall’altro la giurisprudenza unionale ha già bocciato i limiti quantitativi astratti al subappalto. Il Tribunale doveva stabilire se una quota prossima, ma non coincidente, al totale configuri comunque un subappalto vietato, e con quale metodo condurre la valutazione in assenza di soglie predeterminate.
La decisione del giudice
Il Collegio muove dal dato normativo. L’art. 119, comma 1, c.c.p. impone ai soggetti affidatari di eseguire in proprio le prestazioni e vieta l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate; il comma 2 definisce il subappalto come il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni. Da qui due principi correlati: l’esecuzione in proprio e la necessaria parzialità dell’oggetto subappaltabile, coerente con l’art. 71 della direttiva 2014/24/UE.
Il Collegio è consapevole che la Corte di giustizia, Sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18, ha giudicato non conforme al diritto unionale un limite quantitativo astratto al subappalto. Tuttavia questa apertura non legittima un subappalto totale, vietato dall’art. 119 c.c.p., come già affermato dal T.A.R. Sicilia-Catania, sezione IV, 16 ottobre 2024, n. 3408. Per le situazioni limite, in cui la quota è prossima alla totalità senza coincidervi, non è possibile fissare una soglia astratta, impostazione già ripudiata dalla stessa Corte di giustizia.
L’unica soluzione praticabile è una valutazione caso per caso, tesa a verificare se il subappaltatore si affianchi all’operatore economico o sia sostanzialmente destinato a sostituirlo. Applicando il criterio, il Collegio giudica implausibile che, in un’esecuzione organizzata secondo razionalità produttiva, il 99% di una prestazione come la manutenzione dei veicoli, che non si caratterizza per una divisione delle fasi di lavoro, sia subappaltato lasciando all’aggiudicatario solo l’1% residuo. Viene respinto l’argomento del Comune secondo cui anche il consorzio ricorrente si limiterebbe a un coordinamento amministrativo delle proprie consorziate: il ricorrente è un consorzio di imprese artigiane, annoverato tra gli operatori economici dall’, che può avvalersi dei mezzi e dell’organico delle consorziate ai sensi dell’, situazione non assimilabile al subappalto.
