Termine del soccorso istruttorio integrativo

12 Mag. '26

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Con sentenza n. 3603 dell’8 maggio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha stabilito che il termine per il soccorso istruttorio integrativo – quello previsto dall’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 – è perentorio. La stazione appaltante non può accettare documentazione trasmessa fuori termine, né invocare i principi del risultato e della fiducia per sanare il ritardo. La decisione nasce da un caso in cui il TAR aveva fatto l’opposto, e il Consiglio di Stato l’ha corretta con argomenti piuttosto netti.

Il fatto e il contesto normativo

Il Comune di Cerignola, tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, aveva bandito un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un auditorium multifunzionale, per un importo di 3.860.000 euro (CIG B77360CB9E). Il consorzio partecipante era stato escluso per non aver trasmesso, entro il termine del 2 settembre 2025, la documentazione integrativa richiesta a comprova dei requisiti speciali: certificati rilasciati da enti committenti, contratti con PA, dichiarazioni notarili per i committenti privati.

Il TAR Puglia, Sezione Prima, aveva però annullato l’esclusione (sentenza n. 00104/2026). Secondo il giudice di prime cure, il termine fissato era inferiore al massimo di legge e i principi del risultato e della fiducia consentivano di tollerare il ritardo senza effetti invalidanti. Il Comune di Cerignola ha proposto appello contestando quell’impostazione.

Integrativo o chiarificatore? La distinzione che cambia tutto

L’art. 101 del Codice disciplina due ipotesi di soccorso istruttorio con regimi molto diversi. Il comma 1, lett. a), riguarda la documentazione amministrativa mancante, quella prodotta con la domanda di partecipazione o con il DGUE, esclusa l’offerta tecnica ed economica: la stazione appaltante assegna un termine da cinque a dieci giorni, perentorio. Il comma 3 consente invece di richiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta tecnica o economica, con un regime più flessibile.

Il TAR aveva ricondotto il caso al comma 3. Il problema è che la stazione appaltante non aveva chiesto alcun chiarimento sull’offerta: aveva rilevato la mancanza di documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti speciali dichiarati. Era soccorso integrativo, non chiarificatore. Quella qualificazione errata ha determinato l’intera catena di ragionamento del giudice di primo grado.

La decisione del Consiglio di Stato

Il CdS ha accolto l’appello del Comune, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo, con assorbimento degli altri. L’errore del TAR era nella qualificazione del soccorso: la richiesta del 26 agosto 2025 era inequivocabilmente integrativa, diretta a ottenere documentazione a comprova dei requisiti speciali, non a chiarire alcun contenuto dell’offerta.

L’art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023, non lascia margini: l’operatore economico che non adempie nel termine stabilito è escluso dalla procedura. La perentorietà non è una scelta discrezionale della stazione appaltante, ma deriva direttamente dalla legge. Era peraltro ribadita dall’art. 17.2 del disciplinare, mai impugnato dal ricorrente.

Il collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985, già orientato nello stesso senso: il termine per l’integrazione documentale è perentorio allo scopo di garantire un’istruttoria rapida prima della valutazione dell’ammissibilità. I principi del risultato e della fiducia non possono essere usati per disapplicare una norma imperativa.

Implicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti

La sentenza risolve un punto che in gara genera incertezze ricorrenti. Quando la stazione appaltante richiede documentazione mancante relativa ai requisiti di partecipazione – non chiarimenti sull’offerta – il termine assegnato è perentorio e il ritardo porta all’esclusione, senza possibilità di recupero.

Consiglio di Stato, 08.05.2026 n. 3603

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