Bando tipo 1/2023: ANAC aggiorna su IA e soccorso istruttorio

11 Mag. '26

Articoli correlati

Con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha approvato le modifiche e integrazioni allo schema di Bando tipo n. 1/2023, relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il provvedimento interessa stazioni appaltanti, centrali di committenza e operatori economici e recepisce la legge n. 132 del 23 settembre 2025 sull’intelligenza artificiale, il Regolamento (UE) 2024/1689 e il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in materia di accesso agli atti in caso di inversione procedimentale.

Il caso esaminato dall’ANAC

Il Bando tipo n. 1/2023, già aggiornato al d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, necessitava di un ulteriore adeguamento per ragioni concorrenti: l’entrata in vigore della legge n. 132 del 2025 che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività professionali e nei contratti pubblici; la progressiva applicabilità del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act); il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026 sull’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale. L’Autorità ha colto l’occasione per chiarire dubbi interpretativi su soccorso istruttorio, documentazione antimafia e garanzia fideiussoria nelle gare su delega.

Il quadro normativo di riferimento

Le modifiche si innestano nel sistema del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e del d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209. L’art. 13 della legge n. 132 del 2025 impone ai professionisti che rendono servizi intellettuali obblighi specifici di trasparenza sull’uso dell’IA, con garanzia della prevalenza del lavoro umano. Sul fronte procedurale, le modifiche toccano l’art. 101 del Codice in materia di soccorso istruttorio, l’art. 104 sull’avvalimento premiale, e l’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di documentazione antimafia.

La posizione dell’Autorità

Le modifiche più rilevanti riguardano tre ambiti.

Intelligenza artificiale. Il paragrafo 15.1 della domanda di partecipazione introduce dichiarazioni obbligatorie: il concorrente deve indicare se ha utilizzato sistemi di IA nell’elaborazione dell’offerta tecnica e se intende avvalersene in fase esecutiva, con impegno al rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e del GDPR. Per i servizi intellettuali resi da professionisti, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132 del 2025, la dichiarazione è più dettagliata: il concorrente deve specificare i sistemi impiegati, assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale e indicare le parti dell’offerta tecnica elaborate con il supporto dell’IA. Le clausole sono differenziate, con uno schema per appalti ordinari e uno per servizi professionali intellettuali.

Soccorso istruttorio. Il paragrafo 14 è stato rivisitato in modo sostanziale. Il contratto di avvalimento premiale o misto, insieme alla dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria, è ora espressamente sanabile. L’esclusione per inutile decorso del termine opera solo se l’irregolarità riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o documenti necessari per l’ammissione alla gara. La mancata produzione del contratto di avvalimento premiale non comporta esclusione ma unicamente la perdita del punteggio premiale corrispondente. Il paragrafo 16 sull’offerta tecnica è stato allineato in coerenza: anche lì, mancata produzione del contratto di avvalimento premiale equivale a mancata attribuzione del punteggio, non a esclusione.

Aggiudicazione e documentazione antimafia. Il paragrafo 25 recepisce il parere MIT n. 3942 dell’11 dicembre 2025: l’acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011 non è condizione necessaria per disporre l’aggiudicazione, che è pertanto immediatamente efficace. La documentazione antimafia rimane presupposto della fase di stipula del contratto. Modificata anche la disciplina dell’interpello: in caso di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il bando tipo prevede ora in alternativa l’applicazione delle condizioni dell’originario aggiudicatario o di quelle dell’operatore economico interpellato.

Conseguenze pratiche

Le stazioni appaltanti che utilizzano il Bando tipo n. 1/2023 devono aggiornare i propri schemi a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I principali adempimenti: inserire nella domanda di partecipazione le clausole sulle dichiarazioni IA, differenziate tra appalti ordinari e servizi intellettuali; verificare la coerenza tra paragrafo 14 e paragrafo 16 in tema di avvalimento premiale; aggiornare le clausole sull’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026. Le gare su delega richiedono inoltre la specificazione di entrambe le figure di RUP — delegante e delegata — già nelle premesse del bando.

Profili di attenzione

Sul CCNL, la domanda di partecipazione tipo elimina la dichiarazione alternativa che consentiva di applicare un contratto collettivo diverso garantendo tutele equivalenti: rimane solo l’impegno ad applicare il CCNL indicato nel disciplinare. Sul soccorso istruttorio, la distinzione tra documenti necessari all’ammissione — la cui mancata regolarizzazione comporta esclusione — e documenti premiali — la cui assenza determina solo perdita di punteggio — richiede una verifica attenta dei criteri di gara per evitare clausole incoerenti. La versione consolidata del Bando tipo, della Domanda di partecipazione tipo e della Relazione illustrativa è disponibile sul sito ANAC.

La delibera ANAC n. 148 del 2026 aggiorna in modo rilevante gli schemi di gara sopra soglia, con ricadute operative immediate sulla gestione dell’intelligenza artificiale nelle procedure e sulla disciplina del soccorso istruttorio. Per supporto nell’applicazione delle indicazioni dell’Autorità e assistenza in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze specializzate.

ANAC – Delibera n. 148 del 1 aprile 2026

Potrebbe interessarti anche