Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato in data 21 aprile 2026 tredici pareri sul Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). Punto Appalti ne raccoglie sette, selezionati in base alla rilevanza operativa per stazioni appaltanti e operatori economici.
Parere n. 4150 – Garanzia sulla rata di saldo e certificato di regolare esecuzione
Oggetto: d.Lgs. 36/2023, art. 117 – Il comma 9 si applica solo in caso di collaudo?
Il quesito. La stazione appaltante chiede se l’obbligo di garanzia sulla rata di saldo previsto dall’art. 117, c. 9 del d.lgs. 36/2023 si applichi anche quando, in luogo del collaudo, viene adottato il certificato di regolare esecuzione (CRE) oppure il semplice visto a tergo delle fatture da parte del direttore dei lavori per gli interventi sotto 40.000 euro IVA esclusa. La norma richiama espressamente il collaudo e parrebbe escludere le forme semplificate di verifica.
La risposta del MIT.
Il MIT chiarisce che il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono due forme di «collaudo», ma con effetti profondamente diversi sull’accettazione dell’opera.
Nel caso di certificato di collaudo, l’accettazione non avviene al momento dell’emissione del certificato provvisorio (entro sei mesi dalla fine lavori), bensì al momento della sua approvazione – espressa o tacita ai sensi dell’art. 116, c. 2 del Codice, che può intervenire fino a due anni dopo. L’appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo all’atto dell’emissione del collaudo provvisorio; pertanto, nel periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l’approvazione definitiva, trova applicazione l’art. 117, c. 9 e la garanzia è condizione per il pagamento della rata di saldo.
Nel caso di certificato di regolare esecuzione, l’art. 28, c. 3 e 4 dell’Allegato II.14 prevede invece che, emesso il CRE (entro tre mesi dalla fine lavori) e confermato dal RUP, l’opera sia già accettata. Il pagamento della rata di saldo avviene su un’opera accettata e non richiede garanzia, ferme restando le tutele degli artt. 1667 e 1669 c.c.
In sintesi: La garanzia sulla rata di saldo ex art. 117, c. 9 si applica solo in caso di certificato di collaudo (nel periodo tra l’emissione provvisoria e l’approvazione definitiva), non anche in caso di certificato di regolare esecuzione, con cui l’accettazione dell’opera avviene immediatamente.
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Parere n. 4159 – Divieto di intestazione fiduciaria: applicabilità ai servizi e alle forniture
Oggetto: divieto di intestazione fiduciaria di cui al D.P.C.M. n. 187/1991
Il quesito. La stazione appaltante chiede se l’obbligo di comunicare la composizione societaria imposto dal D.P.C.M. n. 187/1991, originariamente riferito alle «opere pubbliche», si estenda anche agli affidamenti di servizi e forniture, stante il rinvio contenuto nell’art. 98, c. 3, lett. e) del d.lgs. 36/2023.
La risposta del MIT.
Il MIT ripercorre l’evoluzione normativa del divieto di intestazione fiduciaria: già il d.lgs. n. 163/2006 (art. 38, c. 1, lett. d) lo estendeva espressamente alle concessioni e agli appalti di lavori, forniture e servizi; la medesima previsione è stata riproposta nell’art. 80, c. 5, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016 e infine nell’art. 98, c. 3, lett. e) dell’attuale Codice.
Il divieto di intestazione fiduciaria costituisce pertanto un requisito generale per tutti gli operatori economici che partecipano a gare pubbliche, a prescindere dalla categoria contrattuale.
In sintesi: Il divieto di intestazione fiduciaria (art. 17, l. n. 55/1990) si applica quale requisito generale anche agli affidamenti di servizi e forniture, non solo ai lavori pubblici.
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Parere n. 4160 – Incompatibilità del collaudatore per partecipazione alla gara
Oggetto: incompatibilità del collaudatore – partecipazione alla procedura di gara
Il quesito. La stazione appaltante chiede a quale «procedura di gara» faccia riferimento la causa di incompatibilità del collaudatore prevista dall’art. 116, c. 6, lett. e) del d.lgs. 36/2023, e in particolare se la mera partecipazione (senza aggiudicazione) alla procedura per l’affidamento della direzione lavori precluda la successiva nomina come collaudatore.
La risposta del MIT.
Il MIT interpreta la disposizione secondo la ratio legis: scopo della norma è garantire la terzietà e l’imparzialità del collaudatore rispetto sia alla committenza sia all’appaltatore.
La «procedura di gara» a cui la norma si riferisce è pertanto quella per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare o sottoporre a verifica di conformità, non qualsiasi altra gara a cui il soggetto abbia comunque preso parte. La mera partecipazione senza aggiudicazione alla gara per l’affidamento di altri servizi tecnici (quali la direzione lavori) non integra la causa di incompatibilità.
In sintesi: La causa di incompatibilità del collaudatore per «aver partecipato alla procedura di gara» (art. 116, c. 6, lett. e) riguarda esclusivamente la procedura di affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto del collaudo; la partecipazione senza aggiudicazione ad altre gare non preclude la nomina.
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Parere n. 4181 – Autorizzazione al subappalto: competenza al rilascio
Oggetto: autorizzazione al subappalto
Il quesito. La stazione appaltante chiede se l’autorizzazione al subappalto prevista dall’art. 119, c. 4 del d.lgs. 36/2023 spetti al RUP o al dirigente su proposta del RUP.
La risposta del MIT.
L’art. 119, c. 4 prevede che i soggetti affidatari possano subappaltare «previa autorizzazione della stazione appaltante», senza indicare il soggetto competente.
Il MIT chiarisce che la locuzione «stazione appaltante» rinvia a un soggetto dirigenziale, in quanto organo di vertice dotato dei poteri per impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi. Ne consegue che il RUP può rilasciare l’autorizzazione al subappalto solo quando abbia qualifica dirigenziale e disponga dei necessari poteri di rappresentanza esterna.
In sintesi: L’autorizzazione al subappalto spetta a un soggetto con qualifica dirigenziale e poteri di rappresentanza esterna; il RUP può rilasciarla autonomamente solo se possiede entrambi i requisiti.
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Parere n. 4199 – Quinto d’obbligo negli affidamenti diretti
Oggetto: estensione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti
Il quesito. La stazione appaltante chiede se l’istituto del quinto d’obbligo di cui all’art. 120, c. 9 del d.lgs. 36/2023 sia applicabile anche agli affidamenti diretti, e se sia sufficiente prevederlo nella determina di affidamento o se debba figurare anche negli atti propedeutici.
La risposta del MIT.
Il MIT risponde affermativamente: l’art. 120, c. 9 è applicabile anche in caso di affidamento diretto.
Quanto al calcolo dell’importo, il MIT precisa che il valore del «sesto quinto» deve essere incluso nell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14, c. 4 del Codice, che impone di basare il calcolo sull’importo totale pagabile comprensivo dell’importo massimo stimato.
In sintesi: Il quinto d’obbligo è applicabile negli affidamenti diretti; l’importo del «sesto quinto» va incluso nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto e nella relativa determina di affidamento.
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Parere n. 4241 – Tempestività delle riserve
Oggetto: tempestività riserve
Il quesito. La stazione appaltante chiede se tra gli «atti idonei» a ricevere le riserve ai sensi dell’art. 7, c. 2 dell’Allegato II.14 rientrino i verbali di cantiere, le note sul cronoprogramma e le comunicazioni ad hoc, e se le riserve iscritte unicamente sul registro di contabilità siano da considerare intempestive qualora la percezione del pregiudizio sia antecedente alla predisposizione di tale registro.
La risposta del MIT.
Sul primo punto, il MIT chiarisce che la norma non contiene un elenco tassativo degli «atti idonei». Ogni atto che documenta un’interazione formale tra le parti nella fase esecutiva è potenzialmente idoneo, purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole, sia formale (rientri nel flusso procedimentale dell’appalto) e sia idoneo a rendere tempestivamente edotta la stazione appaltante della contestazione. Rientrano in questa categoria i verbali di consegna, sospensione, ripresa dei lavori e di nuovi prezzi, nonché gli ordini di servizio. Una nota ad hoc non sostituisce l’obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma risponde al requisito di informazione tempestiva previsto dal c. 1 dello stesso art. 7 dell’Allegato II.14.
Sul secondo punto, il MIT afferma che, se la percezione del pregiudizio è antecedente al registro di contabilità, l’impresa decade dal diritto a far valere la riserva se non l’ha iscritta sul primo atto idoneo già sottoscritto; l’iscrizione effettuata solo sul registro, dopo aver sottoscritto altri atti senza riserve, è intempestiva.
In sintesi: Le riserve devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza del pregiudizio; l’iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, in presenza di atti precedenti sottoscritti senza riserve, è intempestiva e comporta la decadenza dalla pretesa.
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Parere n. 4243 – Collaudo tecnico-amministrativo da parte di geometra dipendente PA
Oggetto: art. 116 D.Lgs. 36/2023 – possibilità di svolgimento collaudo tecnico-amministrativo da parte di geometra dipendente PA
Il quesito. Un ente locale chiede se un tecnico dipendente con qualifica di geometra abilitato e oltre trent’anni di esperienza possa essere incaricato del collaudo tecnico-amministrativo, con esclusione del collaudo statico delle strutture, e se tale incarico possa essere svolto sia per la propria amministrazione sia per altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 116, c. 4 e 4-bis del d.lgs. 36/2023.
La risposta del MIT.
I requisiti abilitanti al collaudo sono disciplinati dall’art. 14, c. da 3 a 6 dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023. La regola generale prevede il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione professionale; per i soggetti esterni alla stazione appaltante è richiesta anche l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
In deroga, limitatamente ai lavori di manutenzione, l’incarico di collaudo può essere affidato a un funzionario della stazione appaltante con diploma tecnico e almeno cinque anni di servizio. Tale deroga si applica sia all’incarico conferito dalla propria amministrazione sia a quello conferito da altre amministrazioni ai sensi dell’art. 116, c. 4 e 4-bis.
Per il collaudo di lavori di manutenzione affidato a soggetti esterni tramite procedure del d.lgs. 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti alla professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale.
In caso di commissione di collaudo, un solo componente può essere in possesso di mero diploma tecnico, con le ulteriori condizioni di abilitazione, iscrizione all’ordine e anzianità di iscrizione prevista in ragione dell’importo dei lavori.
In sintesi: Un geometra dipendente PA può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo solo per lavori di manutenzione (deroga ex art. 14, c. 4, all. II.14), non anche per altri lavori per i quali è richiesta la laurea magistrale in ingegneria o architettura; la deroga si applica tanto per la propria amministrazione quanto per incarichi affidati da altre stazioni appaltanti.
