Con il parere della funzione consultiva n. 11 del 15 aprile 2026, l’ANAC ha risposto a un quesito su come calcolare la garanzia definitiva quando l’importo a base di gara è strutturato, ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023, con una quota fissa del 65% e una quota ribassabile del 35%. Il pronunciamento interessa direttamente RUP e stazioni appaltanti che gestiscono procedure per servizi di architettura e ingegneria, in particolare nell’ambito di accordi quadro soggetti alla disciplina dell’equo compenso.
Il caso esaminato dall’ANAC
Un’associazione di categoria ha sottoposto all’Autorità un quesito emerso nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento, mediante accordo quadro quadriennale, di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi agli interventi di ripristino di immobili nel cratere del sisma 2016. La stazione appaltante aveva fissato la garanzia definitiva per i contratti attuativi nella misura del 180% dell’importo contrattuale, applicando le maggiorazioni dell’art. 117, comma 2, del d.lgs. 36/2023 al ribasso offerto esclusivamente sulla quota ribassabile del 35%, senza riparametrare tale ribasso all’intero importo a base di gara. L’associazione ha contestato questo metodo: a suo avviso, la base di calcolo deve essere l’importo contrattuale complessivo, come letteralmente previsto dall’art. 117.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023 fissa la garanzia definitiva al 10% dell’importo contrattuale, con le maggiorazioni del comma 2 per ribassi superiori al 10% (un punto percentuale per ogni punto eccedente) e superiori al 20% (due punti per ogni punto ulteriore). L’art. 41, comma 15-bis, introdotto dal d.lgs. 209/2024 in attuazione del principio dell’equo compenso, prevede invece che negli affidamenti di incarichi tecnici ex art. 108, comma 2, lett. b), il 65% dell’importo a base di gara assuma la forma di prezzo fisso non soggetto a ribasso, mentre il restante 35% può essere oggetto di offerta economica. Le due norme si intrecciano e danno origine al dubbio interpretativo su cui l’ANAC è stata chiamata a pronunciarsi.
La posizione dell’Autorità
L’ANAC ha concluso che l’art. 41, comma 15-bis, non modifica le modalità di calcolo della garanzia definitiva. La norma scompone l’importo a base di gara in due quote al solo fine di tutelare l’equo compenso, senza intaccare la nozione di “importo contrattuale” rilevante ai sensi dell’art. 117. Le maggiorazioni della garanzia devono quindi essere calcolate sull’importo contrattuale complessivo, proporzionando il ribasso percentuale offerto all’intero valore a base di gara e non al solo 35% ribassabile.
L’Autorità ha evidenziato le distorsioni del metodo opposto: un ribasso del 100% sulla quota ribassabile del 35% corrisponde, in termini assoluti, a un ribasso del 35% sull’importo totale, ma con il calcolo contestato genera maggiorazioni della garanzia pari al 180%. Ciò equivale, di fatto, ad ammettere un ribasso integrale sull’intera base di gara, in contrasto con il divieto di gratuità delle prestazioni intellettuali sancito dall’art. 8 del Codice. L’art. 117, comma 2, del resto, non distingue tra le due componenti dell’importo a base di gara e non offre alcun appiglio testuale per applicare le maggiorazioni su una quota soltanto. La posizione è allineata a quella del MIT, che nel parere n. 3850/2026 ha adottato le stesse conclusioni richiamando i principi di proporzionalità e di accesso al mercato.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti
Il metodo corretto si articola in tre passaggi. Prima, si determina l’importo contrattuale complessivo risultante dall’aggiudicazione. Poi, si calcola il ribasso percentuale effettivo rapportando l’offerta economica all’intero importo a base di gara: se il concorrente offre, ad esempio, un ribasso del 35% sulla quota ribassabile, il ribasso complessivo sull’importo totale sarà del 12,25% (35% × 35%). Infine, si applicano le maggiorazioni previste dall’art. 117, comma 2, su questa percentuale complessiva. Con questo approccio, la garanzia definitiva rimane proporzionata all’effettivo vantaggio economico acquisito dalla stazione appaltante e non genera importi fuori scala rispetto all’entità del contratto.
Profili di attenzione
Il parere funzione consultiva n. 11/2026 non è vincolante, ma esprime un orientamento interpretativo dell’ANAC che, rafforzato dalla convergenza con il MIT, è destinato a condizionare la prassi delle stazioni appaltanti. Chi abbia già determinato la garanzia definitiva con il metodo contestato ha interesse a verificare la tenuta dei contratti attuativi in corso. Per gli accordi quadro non ancora eseguiti, la documentazione di gara andrebbe aggiornata per esplicitare le modalità di calcolo conformi all’indirizzo espresso. La questione è particolarmente rilevante per le procedure connesse alla ricostruzione post-sisma, dove il ricorso massiccio agli accordi quadro per servizi tecnici rende frequente l’applicazione combinata degli artt. 41, comma 15-bis, e 117, comma 2.
