Con una recente ordinanza, il Tribunale civile di Roma, Sezione Specializzata dell’Impresa, ha respinto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da una società consorziata estromessa dall’esecuzione dei lavori di un appalto pubblico di rilevanza strategica. La decisione chiarisce i limiti della tutela d’urgenza quando il contratto di appalto è intercorso tra la stazione appaltante e un consorzio, e la consorziata è vincolata dallo statuto consortile.
Il caso: riserve, proroga ex art. 120 D.Lgs. 36/2023 e poi la revoca
La consorziata aveva ricevuto l’assegnazione formale dei lavori ed iscritto nel verbale di consegna del cantiere una riserva dettagliata: la presenza di ingenti volumi di terra e detriti non contemplati negli elaborati di progetto, l’insufficienza delle quantità stimate per lo smaltimento dei materiali di risulta, la mancanza di specifiche tecniche per lo spianamento del terreno e la mancata rimozione di pali di illuminazione. La direzione dei lavori aveva poi formalmente riconosciuto la presenza di materiali non risultanti dalle analisi riportate negli elaborati di progetto, ordinando indagini di caratterizzazione ambientale. Era stata concessa una proroga di 110 giorni motivata con l’art. 121, comma 8, e l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamando esplicitamente la lett. c) del comma 1, punto 3, di quest’ultimo: quella sui “rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione”. Malgrado la proroga, il cantiere era rimasto sostanzialmente fermo. I rapporti giornalieri di lavoro documentavano l’impossibilità di realizzare i cavidotti per la presenza non censita di un distributore di carburanti, la mancata consegna di aree necessarie per un bypass elettrico, un errore di posizionamento della strada perimetrale rispetto alle previsioni progettuali e l’incompatibilità del progetto delle recinzioni con l’orografia del terreno. La direzione dei lavori aveva poi mutato atteggiamento, contestando alla consorziata una “scarsa forza lavoro” e minacciando penali. Il consorzio aveva infine revocato l’assegnazione dei lavori addebitando inadempimenti che la consorziata giudicava privi di fondamento, e le lavorazioni erano state affidate ad altra consorziata.
Le eccezioni preliminari: tutte respinte
Il consorzio aveva sollevato più eccezioni di inammissibilità. La principale sosteneva che la consorziata avrebbe dovuto impugnare la delibera societaria ex artt. 2479-ter e 2378 c.c., chiedendo in quella sede la sospensione. Il tribunale ha escluso questo percorso perché la delibera non ledeva interessi di soci in quanto tali, ma il diritto contrattuale all’esecuzione dei lavori assegnati.
Il fumus boni iuris: lo statuto consortile prevale
Il contratto di appalto è tra la stazione appaltante e il consorzio. La consorziata non è parte di quel contratto: ha ricevuto l’assegnazione dei lavori in forza di una delibera interna. Lo statuto del consorzio vincolava le consorziate a non frapporre ostacoli alle determinazioni dell’organo amministrativo e a regolare ogni contestazione su base economica. A fronte di questo quadro, la stazione appaltante aveva richiesto la sostituzione dell’esecutore e il consorzio aveva dato seguito revocando l’assegnazione. Il giudice ha ritenuto che non emergesse alcun diritto tutelabile in via cautelare al reintegro nell’esecuzione. Il tribunale ha anche escluso la CTU richiesta dalla consorziata per accertare gli errori progettuali: il rito cautelare, specie per lavorazioni di rilevanza strategica, non si presta all’innesto di una consulenza tecnica che avrebbe paralizzato l’esecuzione per un tempo indeterminato.
Il periculum in mora: la situazione era già irreversibile
Al momento dell’udienza, il cantiere era stato consegnato ad altra consorziata da diverse settimane. Il provvedimento che si chiedeva di sospendere era già stato integralmente eseguito. Il ritardo con cui la consorziata aveva azionato la tutela cautelare ha reso inoperante lo strumento: non c’era nulla da paralizzare.
Il punto per gli operatori degli appalti
Questa ordinanza ha due implicazioni pratiche dirette per chi opera nel settore. La prima riguarda i consorzi. Lo statuto consortile può attribuire all’organo amministrativo un potere di revoca dell’assegnazione alla consorziata senza che quest’ultima possa bloccarlo in via d’urgenza, anche quando la revoca segue a circostanze di fatto controverse. Chi si trova nella posizione di consorziata deve negoziare tutele contrattuali specifiche in fase di assegnazione, non confidare nella tutela cautelare a posteriori. La seconda riguarda l’art. 120 D.Lgs. 36/2023. La proroga formalmente motivata con rinvenimenti imprevisti aveva certificato la non imputabilità dei ritardi alla consorziata, ma non è bastata a dimostrare il fumus in sede cautelare. Il motivo è strutturale: il diritto all’esecuzione era fondato su un rapporto interno al consorzio, non sul contratto di appalto con la stazione appaltante. Il perimetro soggettivo del contratto principale rimane, nella giurisprudenza civile, un confine che la tutela d’urgenza supera con difficoltà.
