CGA Sicilia: criterio assoluto e offerte pari nella soglia di anomalia

30 Apr. '26

Con sentenza n. 234 del 7 aprile 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito che, nel calcolo della soglia di anomalia con il Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. n. 36 del 2023, le offerte di identico ribasso vanno conteggiate separatamente. Il pronunciamento ribalta la decisione del TAR Catania e chiude la questione sul piano testuale: «distintamente» non ammette letture alternative.

Il fatto e il contesto normativo

Il Comune di Catania aveva indetto una gara per interventi di riqualificazione viaria nella zona industriale, con base d’asta di circa 4,9 milioni di euro e aggiudicazione al prezzo più basso. L’appalto era stato assegnato a un operatore economico con un ribasso del 32,2349%. Un concorrente escluso dall’aggiudicazione aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia – sezione staccata di Catania, contestando le modalità di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 e dell’Allegato II.2, Metodo A, del d.lgs. n. 36 del 2023. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando il ricalcolo. Il CGA ha poi ribaltato quell’esito.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda le offerte di identico ribasso: vanno considerate singolarmente (c.d. criterio assoluto) oppure come un’unica offerta (c.d. blocco unitario)? Il ricorrente in primo grado sosteneva che il blocco unitario discendesse dalla continuità con la disciplina previgente e richiamava l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2017, pronunciata sotto il d.lgs. n. 163 del 2006. Il Comune di Catania, al contrario, aveva applicato il criterio assoluto, indicandolo espressamente nella scheda «Informazioni» pubblicata sul proprio sito istituzionale. Il nodo era capire se il nuovo Codice avesse davvero superato quell’orientamento o se lo avesse, in qualche modo, confermato.

La decisione del giudice

Il CGA ha accolto l’appello dell’operatore aggiudicatario. Il ragionamento parte dal dato letterale: l’Allegato II.2 stabilisce che le offerte di egual ribasso sono «prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori», e il CGA sottolinea che «distintamente» è l’opposto semantico di «unitariamente». Qualsiasi lettura che ripristini il blocco unitario si scontra con il testo della norma prima ancora che con la sua ratio. La formulazione attuale corrisponde a quella introdotta dal d.l. n. 32 del 2019 nell’art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e confermata nel vigente Codice: una scelta legislativa consapevole, che ha superato tanto l’impostazione originaria del d.lgs. n. 50 del 2016 quanto il precedente art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006. Il CGA ricorda che la sopravvenienza normativa neutralizza automaticamente gli orientamenti giurisprudenziali formati sotto la disciplina previgente –  Adunanza plenaria compresa. Sul piano sostanziale, il legislatore ha voluto preservare il peso statistico reale di ogni offerta, senza alterazioni mediante accorpamenti: ogni osservazione conta con la propria frequenza effettiva. Le preoccupazioni antimanipolative possono trovare presidio, semmai, nella verifica facoltativa di congruità prevista dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Per le stazioni appaltanti il messaggio è netto: il Metodo A dell’Allegato II.2 impone il criterio assoluto, non lo consente come opzione. Indicare il metodo nella lex specialis – come aveva fatto il Comune di Catania – non è necessario sotto il profilo normativo, ma consolida la difesa della procedura in caso di contenzioso. Il RUP deve verificare che la piattaforma telematica di gara applichi il conteggio separato delle offerte di identico ribasso: un errore in questa fase può esporre l’intera aggiudicazione all’impugnativa. Rimane operativa la facoltà di verifica facoltativa, da attivare quando emergano elementi specifici di incongruità dell’offerta, indipendentemente dal calcolo automatico.

Orientamenti futuri

La pronuncia consolida un indirizzo che in sede di merito era ancora incerto. Con il d.lgs. n. 36 del 2023 il blocco unitario è superato sul piano normativo: i richiami all’Adunanza plenaria n. 5 del 2017 non tengono in un quadro legislativo che ha esplicitamente invertito quella scelta. Resta da vedere se i TAR siciliani  – e la giurisprudenza amministrativa nazionale – si allineeranno rapidamente o se il tema continuerà a produrre contenzioso nei gradi di merito.

La sentenza del CGA Sicilia n. 234/2026 fissa che il criterio assoluto è l’unica interpretazione compatibile con il testo del d.lgs. n. 36 del 2023 e costituisce un riferimento utile per RUP, commissioni di gara e operatori economici. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

Consiglio di Giustizia Amministrativa, 07.04.2026 n. 234

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