Con sentenza n. 2862/2026 del 5 maggio 2026, il TAR Campania, Napoli, sez. IX, ha affrontato una questione ricorrente nella prassi degli appalti: può la stazione appaltante revocare l’intera procedura di gara in sede di esecuzione di una sentenza di annullamento? La risposta del giudice è negativa, almeno quando i presupposti addotti a fondamento della revoca erano già esistenti all’atto di indizione della gara e la motivazione non dà conto dell’interesse pubblico concretamente sacrificato.
Il fatto e il contesto normativo
L’ASL Napoli 2 Nord aveva bandito, nell’agosto 2024, una gara per l’acquisto di tre tomografi a coerenza ottica (OCT) destinati agli ambulatori di oculistica di tre presidi sanitari. La procedura, svolta tramite RDO su MePA di Consip, era stata aggiudicata a un operatore economico, ma l’aggiudicazione era stata annullata dalla sentenza TAR Campania, sez. IX, n. 5029/2025 del 3 luglio 2025, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 128/2026. Il vizio rilevato era esclusivamente motivazionale: la Commissione di gara non aveva adeguatamente giustificato il giudizio di equivalenza funzionale espresso in favore del prodotto dell’aggiudicataria, che presentava difformità oggettive rispetto ai requisiti minimi del bando. In sede di esecuzione, l’ASL ha annullato l’aggiudicazione ma ha anche revocato l’intera gara, adducendo il riordino delle risorse umane, l’applicazione del DM 77/2022 e la necessità di rivedere i nuovi fabbisogni aziendali.
La questione giuridica
Il giudizio ha sollevato due questioni distinte. La prima riguardava il perimetro dell’obbligo conformativo: la sentenza n. 5029/2025 imponeva l’aggiudicazione automatica alla seconda classificata, oppure soltanto la rinnovazione del giudizio di equivalenza? La seconda investiva la legittimità della revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 disposta dall’ASL. Entrambe le domande provenivano da parti con interessi contrapposti: la seconda classificata sosteneva di avere diritto al subentro nel contratto; l’aggiudicataria originaria chiedeva invece che la Commissione di gara fosse riconvocata per motivare correttamente il giudizio già espresso in suo favore.
La decisione del giudice
Sul perimetro conformativo, il TAR ha chiarito che la sentenza n. 5029/2025 aveva censurato esclusivamente il difetto di motivazione del giudizio di equivalenza, non l’esito sostanziale di quel giudizio. Di conseguenza, l’obbligo dell’Amministrazione era riconvocare la Commissione di gara affinché motivasse puntualmente, alla luce dei rilievi della sentenza, l’equivalenza tra il prodotto offerto dall’aggiudicataria e le specifiche del bando. Non sussisteva, quindi, alcun diritto automatico della seconda classificata all’aggiudicazione, né a un risarcimento: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 128/2026, aveva già precisato che il vizio meramente strumentale non consente di configurare una pretesa attuale all’aggiudicazione.
Sulla revoca, il TAR l’ha giudicata illegittima su più fronti. Il DM 77/2022, richiamato come sopravvenienza, era in vigore già al momento dell’indizione della gara nell’agosto 2024: non può dunque costituire un fatto nuovo. Il riordino delle risorse umane, per altro verso, non incide sull’acquisto di apparecchiature medicali, che afferisce alla dotazione delle sedi e non alla gestione del personale. La nota interna richiamata a fondamento del provvedimento non risultava agli atti e non era stata ostesa nemmeno a seguito di formale richiesta di accesso. Mancava infine qualsiasi motivazione sulla tutela della salute degli assistiti dei tre presidi rimasti privi dei tomografi la cui necessità era stata rilevata sin dal 2024. Applicando il principio del “one shot temperato”, il TAR ha fissato in venti giorni il termine per riconvocare la Commissione, nominando commissario ad acta il Direttore generale dell’ASL di Latina in caso di ulteriore inerzia. Ha disposto infine la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti della Campania per la valutazione del danno erariale.
Implicazioni operative
Il giudice chiarisce che il ius poenitendi non è uno strumento elusivo del giudicato: i presupposti della revoca devono essere genuinamente sopravvenuti, documentati e idonei a sorreggere, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, la scelta di non proseguire la gara. Quando si tratta di forniture sanitarie, la motivazione deve anche dar conto di come sarà garantita l’assistenza ai cittadini nel periodo di vuoto determinato dall’annullamento della procedura. Il principio “one shot temperato” aggiunge un ulteriore vincolo: dopo la sentenza di annullamento, l’Amministrazione ha una sola occasione per riesaminare la vicenda e non può poi tornare a decidere sfavorevolmente su profili non ancora esaminati.
