Con sentenza n. 3557 del 7 maggio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha affrontato un tema che da anni divide la giurisprudenza: la rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste economiche. La pronuncia, resa nell’ambito di una procedura aperta indetta dall’ASL Roma 2, stabilisce che il principio di segretezza delle offerte non ha carattere assoluto e può cedere di fronte ai principi di conservazione degli atti, economicità dell’azione amministrativa e tutela dell’affidamento.
Il fatto e il contesto normativo
L’ASL Roma 2 ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, articolata in cinque lotti, per l’affidamento di servizi socio-riabilitativi. Il lotto 5 è stato aggiudicato a un RTI controinteressato in base al punteggio complessivo più elevato. Un operatore economico classificatosi secondo ha contestato un errore materiale nella valutazione tecnica: la commissione aveva attribuito il coefficiente 0,80 a fronte di un giudizio espresso di “ottimo”, invece del coefficiente 1,00, con una decurtazione di due punti che, se corretta, avrebbe determinato da sola il ribaltamento della graduatoria. Dopo l’accoglimento della misura cautelare, il RUP ha sollecitato un riesame della commissione, la quale ha confermato l’errore e ha rideterminato i punteggi in senso favorevole al ricorrente. La stazione appaltante ha però avviato un procedimento di autotutela e annullato l’intera procedura relativa al lotto 5, giustificandosi con la violazione del principio di segretezza delle offerte: la rivalutazione era avvenuta a buste economiche già aperte.
La questione giuridica
Il nodo è se sia legittimo annullare in autotutela un’intera gara per il solo fatto che la rivalutazione tecnica è avvenuta dopo l’apertura delle offerte economiche. La giurisprudenza sul punto non è uniforme. Un orientamento, richiamato dal TAR Lazio nella sentenza di prime cure, applica il principio di segretezza in modo sostanzialmente assoluto, ammettendo deroghe solo quando il riesame non comporti attività discrezionale (Cons. Stato, sez. III, n. 2819/2021). L’orientamento opposto, elaborato dall’Adunanza plenaria con la pronuncia n. 30 del 26 luglio 2012 e richiamato dalla stessa Sezione nella recente sentenza n. 510/2026, ritiene invece che il principio di anonimato vada bilanciato con quelli di conservazione degli atti giuridici, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha accolto l’appello, ritenendo che nel caso concreto il principio di segretezza fosse recessivo. Il punto decisivo è semplice: la correzione del solo errore materiale, senza toccare i punteggi del RTI aggiudicatario, era da sola sufficiente a determinare il sorpasso in graduatoria. Non occorreva alcuna nuova valutazione discrezionale. Annullare l’intera procedura in questo contesto è apparso al Collegio sproporzionato e lesivo dell’affidamento dell’operatore che aveva già ottenuto il riconoscimento dell’errore dalla stessa stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la delibera di autotutela n. 207 del 25 febbraio 2025, annullato l’aggiudicazione originaria in favore del RTI controinteressato e ordinato all’ASL Roma 2 di aggiudicare il lotto 5 al ricorrente, salve le verifiche di legge. La pronuncia ha invece respinto le domande risarcitorie: il danno da mancata aggiudicazione è stato soddisfatto in forma specifica dalla sentenza stessa, mentre il danno derivante dal servizio reso in proroga tecnica non è causalmente riconducibile ai provvedimenti impugnati.
Implicazioni operative
La sentenza fornisce indicazioni su due fronti. Prima di avviare qualsiasi procedimento di autotutela per presunte violazioni legate al riesame tecnico a buste aperte, la stazione appaltante deve verificare se la correzione dell’errore richiede o meno una nuova attività valutativa discrezionale. Se la rettifica è puramente aritmetica o materiale, l’annullamento integrale della gara non è giustificato: occorre correggere e procedere. La proporzionalità dell’autotutela non è un dettaglio: estendere l’annullamento oltre il perimetro del vizio è di per sé illegittimo. In secondo luogo, il principio di segretezza delle offerte non è una formula magica. Invocarlo per coprire una scelta di convenienza amministrativa, quando il riesame non ha implicato contaminazioni discrezionali tra tecnica ed economia, espone la stazione appaltante all’annullamento del provvedimento di autotutela e all’obbligo di aggiudicare. Il Collegio richiama anche gli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 36/2023 sui principi del risultato e della buona fede come parametro interpretativo di riferimento, pur non applicabili ratione temporis alla vicenda, ancora governata dal d.lgs. n. 50/2016.
