Il rating di legalità è lo strumento con cui l’ordinamento italiano premia le imprese che adottano elevati standard etici nella propria gestione. Introdotto dall’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), produce effetti premiali in diversi ambiti, tra cui l’accesso al credito bancario e la valutazione dell’offerta nelle procedure di evidenza pubblica.
Nel sistema creditizio, l’art. 5-ter del D.L. 1/2012 e il D.M. MEF-MISE 20 febbraio 2014, n. 57 stabiliscono che gli istituti bancari sono tenuti a considerare il possesso del rating come variabile nel processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti. L’applicazione del rating deve produrre effetti concreti a favore dell’impresa virtuosa: riduzione dei tempi di conclusione della pratica, contrazione dei costi amministrativi o miglioramento delle condizioni del tasso di interesse applicato.
Nelle procedure di evidenza pubblica, l’attestato attribuisce punteggi tecnici aggiuntivi in sede di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con vantaggi competitivi diretti sulla graduatoria finale.
Il rating di legalità: anatomia dello strumento
Cos’è il rating di legalità e chi può richiederlo
Il rating di legalità è una certificazione rilasciata dall’AGCM che attesta il rispetto, da parte dell’impresa richiedente, di specifici standard etici e di legalità nella conduzione dell’attività aziendale. È espresso in un punteggio da una a tre stelle (da ★ a ★★★), articolato in sei livelli (base, base-più, intermedio, intermedio-più, massimo, massimo-più), a seconda del numero di requisiti soddisfatti.
La stella base si consegue rispettando i requisiti minimi obbligatori. Le stellette aggiuntive si ottengono con requisiti facoltativi (certificazioni di qualità o ambientali, iscrizione nelle white list prefettizie, adozione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, parità di genere e altri).
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento AGCM 2026, possono richiedere il rating le imprese che abbiano: sede operativa nel territorio nazionale; fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio precedente; iscrizione nel Registro delle imprese o nel R.E.A. da almeno due anni.
Il Regolamento AGCM 2026: requisiti, durata e principali novità
Il Regolamento adottato con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 sostituisce integralmente la disciplina del 2020 e introduce tre novità strutturali rilevanti.
Durata estesa a tre anni. Il precedente attestato aveva validità biennale; il nuovo testo porta la durata a tre anni dalla data del rilascio, riducendo l’onere di rinnovo per le imprese che mantengano i requisiti nel tempo.
Attestato in lingua inglese. Il rating viene ora rilasciato anche in inglese, per agevolare la spendibilità della certificazione nei mercati esteri e nelle procedure di gara internazionali.
Inasprimento dei motivi ostativi. L’art. 5 del Regolamento amplia significativamente le fattispecie che precludono il rilascio o determinano la revoca del rating, con particolare attenzione ai reati associativi, ai reati contro la persona e agli illeciti societari.
Motivi ostativi: azione penale, patteggiamento e misure antimafia
Il Regolamento 2026 individua due categorie di cause ostative: quelle relative ai soggetti rilevanti (amministratori, institori, procuratori con poteri decisionali, soci di controllo) e quelle relative all’impresa in quanto tale.
Per i soggetti rilevanti, l’avvio del procedimento penale per una serie di reati costituisce causa ostativa al rilascio o al mantenimento del rating. Le fattispecie richiamate dall’art. 5 comprendono:
- i delitti aggravati dal metodo mafioso o intesi ad agevolare associazioni criminali (art. 416-bis.1 c.p.);
- i reati di caporalato (art. 603-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e usura (art. 644 c.p.);
- gli illeciti societari e ambientali richiamati dal D.Lgs. 231/2001.
Per l’impresa, l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, di interdittive antimafia o di provvedimenti di controllo e amministrazione giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011 preclude in modo radicale l’accesso al beneficio.
Il valore del patteggiamento. Una questione controversa riguarda gli effetti del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) come causa ostativa autonoma. Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, 24 marzo 2025, n. 6170, ha respinto la tesi secondo cui il novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, escluderebbe ogni efficacia extra-penale della sentenza di patteggiamento.
Il Collegio ha chiarito che il procedimento per l’attribuzione del rating non è un giudizio sanzionatorio ma una valutazione discrezionale sull’affidabilità etica e la reputazione professionale dell’impresa. Sotto questo profilo, la sentenza ex art. 444 c.p.p. presuppone l’esplicita accettazione della sanzione e l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato: riflette quindi una condotta oggettivamente incompatibile con gli standard deontologici richiesti per il beneficio. Nel caso di illeciti commessi da soggetti apicali che coinvolgano i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001, il patteggiamento dell’amministratore vale inoltre come sintomo autonomo di carenza organizzativa interna.
Obblighi informativi, sanzioni e disciplina transitoria
L’art. 21 del Regolamento 2026 introduce un rigoroso sistema di comunicazione a carico delle imprese, differenziato a seconda della natura del requisito venuto meno.
Requisiti obbligatori
L’impresa deve comunicare all’AGCM qualsiasi evento che incida sul possesso dei requisiti di legalità (rinvii a giudizio sopravvenuti, misure cautelari, sentenze non definitive) entro trenta giorni. L’omessa o tardiva comunicazione determina la revoca del rating con decorrenza dalla data dell’evento (o l’annullamento con effetti retroattivi se la carenza era preesistente al rilascio), oltre al divieto di presentare nuove domande per diciotto mesi dalla cessazione del motivo ostativo.
Requisiti premiali
Il medesimo termine di trenta giorni si applica per comunicare la perdita di requisiti facoltativi (es. scadenza di una certificazione ambientale non rinnovata, cancellazione dalle white list prefettizie). La comunicazione tempestiva comporta la proporzionale riduzione del punteggio. In caso di violazione dell’obbligo informativo, l’impresa retrocede automaticamente al punteggio base (una sola stella ★) per la durata residua del rating.

Disciplina transitoria
L’art. 25 del Regolamento disciplina il passaggio alla nuova normativa per le imprese già titolari di rating al 16 marzo 2026. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore (ossia entro il 15 maggio 2026) le imprese erano tenute a comunicare all’AGCM la sussistenza di vicende preesistenti che, in base alle nuove disposizioni più restrittive, integrano motivi ostativi. L’adempimento spontaneo garantisce una clausola di salvaguardia che mantiene valido il rating fino al 16 novembre 2026. In caso di omissione accertata d’ufficio, la revoca decorre retroattivamente dal 16 marzo 2026, con il conseguente blocco sanzionatorio di diciotto mesi.
Rating di legalità: dalla premialità all’avvalimento negli appalti
L’avvalimento premiale del rating: l’orientamento del TAR Lombardia
Nelle procedure di gara con criterio OEPV, il rating di legalità si traduce in punteggi tecnici aggiuntivi che possono risultare decisivi sulla graduatoria finale. La questione più controversa riguarda la possibilità di utilizzare il rating mediante avvalimento premiale: un operatore economico privo della certificazione può valersi di quella di un’impresa terza (ausiliaria)?
Un primo orientamento sosteneva che la certificazione AGCM avesse natura strettamente personale e soggettiva, in quanto legata alle qualità organizzative e comportamentali della specifica impresa, e che pertanto non potesse formare oggetto di avvalimento senza violare la par condicio tra i concorrenti.
Il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 marzo 2026, n. 1070, ha superato questa impostazione. Il Collegio ha chiarito che il rating di legalità è un attributo del complesso aziendale oggettivamente inteso e, in quanto tale, è pienamente idoneo a formare oggetto di avvalimento premiale. La decisione poggia sulla funzione pro concorrenziale dell’istituto, la cui matrice europea impone di favorire la massima partecipazione alle gare e di perseguire il c.d. effetto utile.
Sotto il profilo normativo, il D.Lgs. 36/2023 circoscrive i divieti di avvalimento ai soli requisiti di ordine generale, tra i quali non può essere annoverato il rating di legalità. I limiti fissati dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione analogica. L’avvalimento premiale è pertanto legittimo anche per analoghe certificazioni aziendali, come quelle di qualità o relative alla parità di genere.
Specificità contrattuale: come evitare il prestito meramente cartolare
Se la giurisprudenza riconosce la legittimità astratta dell’avvalimento premiale, impone un sindacato rigoroso sul contenuto del contratto di avvalimento. Il rischio del c.d. prestito cartolare sta in un accordo puramente formale in cui l’ausiliaria cede la propria certificazione senza trasferire alcuna risorsa concreta, svuotando di significato la premialità prevista dal disciplinare di gara.
Il TAR Lombardia ha ritenuto valido il contratto di avvalimento esaminato perché l’impresa ausiliaria si era impegnata a trasferire elementi strutturali della propria organizzazione aziendale, e non a prestare la mera certificazione. Le prestazioni concrete previste dall’accordo comprendevano:
- la messa a disposizione del modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del relativo codice etico interno;
- l’estensione all’ausiliata del sistema informatizzato di tracciabilità dei pagamenti, applicato anche per transazioni di importo inferiore alle soglie di legge;
- un programma strutturato di incontri formativi in materia di legalità aziendale rivolti al personale di cantiere;
- un’attività di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza dell’ausiliaria sulla corretta gestione della commessa e sul rispetto degli standard deontologici.
Questo insieme coordinato di risorse assicura che il punteggio premiale rifletta un reale incremento della qualità esecutiva della commessa, traducendo il requisito reputazionale in un vantaggio operativo concreto per la stazione appaltante.
Certificazioni scadute e soccorso istruttorio tecnico
Un ulteriore profilo esaminato dal TAR Lombardia riguarda la gestione delle certificazioni aziendali formalmente scadute al momento della presentazione delle offerte. La tesi più rigorista sosteneva che l’assenza di un titolo in corso di validità alla data di scadenza del bando dovesse comportare la perdita automatica dei punteggi tecnici associati.
I giudici hanno respinto tale impostazione, avallando l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Il Collegio ha chiarito che il soccorso istruttorio può essere utilizzato per superare le ambiguità dell’offerta tecnica, a condizione che non si introducano modifiche sostanziali all’impegno negoziale e si rispetti la par condicio tra i concorrenti.
Nel caso di specie, l’offerta dichiarava il possesso della certificazione ma indicava una data di scadenza antecedente al termine di presentazione. I chiarimenti forniti hanno dimostrato che la procedura di rinnovo era stata attivata prima della scadenza e che l’ente certificatore aveva poi rilasciato il nuovo attestato, confermando il mantenimento continuativo dei requisiti di conformità. Il TAR ha dunque qualificato la scadenza intermedia come mera irregolarità formale, legittimando la conservazione del punteggio premiale ed evitando esclusioni automatiche in contrasto con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023.
Conclusioni e raccomandazioni operative per RUP e imprese
L’analisi svolta mostra che legalità e reputazione aziendale sono asset strategici capaci di determinare il successo o l’esclusione di un operatore economico sia nel mercato delle commesse pubbliche sia nel circuito dell’accesso al credito.
Per le stazioni appaltanti e i RUP, due sono le indicazioni operative principali. In primo luogo, nella predisposizione della lex specialis, occorre prendere atto della piena legittimità dell’avvalimento premiale del rating, apponendo nei disciplinari di gara un onere stringente di specificazione del contratto di avvalimento: il RUP deve verificare che il prestito del requisito non si risolva in un mero accordo documentale, ma preveda il trasferimento effettivo di modelli organizzativi, organismi di vigilanza e risorse umane dedicate. In secondo luogo, in presenza di certificazioni tecniche scadute, il RUP deve privilegiare il soccorso istruttorio per accertare la continuità sostanziale del possesso del requisito, evitando esclusioni automatiche in contrasto con il principio del risultato.
Per le imprese, il Regolamento AGCM 2026 impone protocolli interni di monitoraggio giudiziario. Il termine di trenta giorni per la comunicazione delle variazioni richiede un dialogo costante tra ufficio legale, organo di gestione e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Occultare l’insorgenza di una causa ostativa, o omettere la dichiarazione straordinaria prevista dalla disciplina transitoria, espone l’azienda al rischio di revoche retroattive e a un blocco sanzionatorio di diciotto mesi che può compromettere la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
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