Con sentenza n. 647 del 18 maggio 2026, il TAR Liguria, ha respinto il ricorso di un operatore economico contro l’aggiudicazione di un lotto per la fornitura di dispositivi per biopsia mammaria. La pronuncia chiarisce i limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche discrezionali della commissione di gara: contestare soltanto uno dei parametri di un criterio Q1, ignorando gli altri, non è sufficiente a configurare un manifesto travisamento di fatto.
Il fatto e il contesto normativo
La procedura riguardava la fornitura di sistemi per biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto assistita, indetta dalla Regione Liguria quale stazione unica appaltante per le strutture sanitarie regionali. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, del d.lgs. 36/2023), con 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
L’aggiudicazione del lotto 3, relativo a sistemi per procedure sotto guida ecografica, è stata contestata dal secondo classificato, distanziato di 2,58 punti. Al centro del contenzioso due criteri tecnici: il criterio n. 3, sulla leggerezza ed ergonomia del manipolo (da esprimere in grammi), e il criterio n. 5, sulle caratteristiche tecniche del sistema di vuoto e sul valore massimo del vuoto raggiungibile (in mmHg). Entrambi erano criteri discrezionali di tipo Q1.
La questione giuridica
Il ricorrente sosteneva che i dati tecnici dichiarati dall’aggiudicataria fossero inattendibili. Per il criterio n. 3, i due valori di peso riportati nell’offerta risultavano contraddittori: 189 g. nel questionario tecnico, 243 g. nella relazione tecnica. Per il criterio n. 5, il valore di vuoto dichiarato (845,82 mmHg) sarebbe stato fisicamente impossibile da raggiungere, superiore alla pressione atmosferica standard.
Da qui la richiesta di attribuire all’aggiudicataria zero punti su entrambi i criteri, con conseguente ribaltamento dell’aggiudicazione, e l’invocazione della causa di esclusione per illecito professionale grave (artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023), per aver fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla gara.
La decisione del giudice
Il TAR ha respinto il ricorso rilevando nell’impostazione della ricorrente un equivoco di fondo: i criteri contestati erano di tipo Q1, ovvero discrezionali, non quantitativi. Non si trattava di criteri il cui punteggio è determinato da una formula matematica applicata a dati numerici. La valutazione della commissione era complessiva e qualitativa.
Il criterio n. 3 valorizzava non solo la leggerezza del manipolo in grammi, ma anche la sua ergonomia. Il criterio n. 5 non premiava il solo valore massimo di vuoto, ma le caratteristiche tecniche dell’intero sistema e la tecnologia impiegata. Contestare un solo parametro di un criterio composito, senza investire gli altri elementi della valutazione, produce censure parziali che non dimostrano il manifesto travisamento di fatto o l’uso palesemente distorto del potere valutativo: questi sono i soli presupposti in cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni discrezionali della commissione.
Quanto ai dati contestati, il Tribunale ha sgombrato il campo da entrambe le censure. Per il criterio n. 3, la divergenza tra 189 g. e 243 g. era un errore materiale riconoscibile: era evidente che il valore inferiore si riferisse al manipolo senza ago e quello superiore al manipolo completo. L’incongruenza era risolvibile dai dati dell’offerta stessa, senza bisogno di attivare il soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023. Per il criterio n. 5, il valore di 845,82 mmHg non era la pressione di vuoto raggiungibile: era la pressione di riferimento della tecnologia TruVac™, di cui il dispositivo eroga il 90%, pari a circa 760 mmHg, vale a dire la pressione atmosferica a livello del mare. Nessuna falsità dichiarativa.
L’inesattezza nel questionario tecnico integrava pertanto un classico «falso inutile», inidoneo ad alterare la valutazione dell’offerta o a compromettere il rapporto fiduciario con la stazione appaltante. La preferenza della commissione era stata del resto confermata anche dalla prova pratica su fantoccio, che aveva accertato la maggiore leggerezza, ergonomia e funzionalità del dispositivo aggiudicatario (7,000 punti contro 5,367).
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la sentenza conferma la necessità di distinguere con precisione, nella lex specialis, i criteri discrezionali da quelli quantitativi. Quando il criterio è Q1, la commissione esprime un giudizio su tutti i parametri indicati, non su uno solo. Un disciplinare che enunci in modo analitico gli elementi di ciascun criterio riduce il rischio di contestazioni successive sul metodo di valutazione.
Per gli operatori economici, la pronuncia fissa un limite pratico chiaro: il ricorso contro i punteggi tecnici discrezionali deve investire la valutazione complessiva del criterio, non il solo parametro numerico ritenuto errato. Una censura parziale non supera il vaglio di ammissibilità. Sul versante delle false dichiarazioni, se il dato corretto è comunque ricavabile dall’offerta e non incide sull’esito della procedura, l’inesattezza non integra la causa di esclusione per illecito professionale: occorre una compromissione effettiva del rapporto fiduciario, con specifica motivazione.
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