Unico centro decisionale nelle gare a lotti: il TAR Napoli sull’art. 95 del Codice

14 Mag. '26

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Con sentenza n. 3002 del 12 maggio 2026, il TAR Campania ha affrontato la questione dell’applicabilità del divieto di unico centro decisionale nelle procedure suddivise in lotti, affermando che la verifica ex art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 non può essere limitata al singolo lotto, ma si estende all’intera procedura. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici nelle gare multi-lotto, chiarendo i confini tra vincolo di aggiudicazione formale e fattispecie escludente sostanziale.

Il fatto e il contesto normativo

La controversia ha origine dall’aggiudicazione del Lotto 7 di una procedura aperta indetta dal Comune di Napoli per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, articolata in dieci lotti funzionali corrispondenti alle Municipalità cittadine. La procedura era finalizzata alla conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, per il periodo settembre 2025/giugno 2028.

La ricorrente, classificatasi seconda per poche centesime di punto, ha impugnato l’aggiudicazione contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria, riconducibile — insieme alle società aggiudicatarie di altri lotti — a un medesimo gruppo societario con unica controllante al 100%. Il disciplinare prevedeva un vincolo di aggiudicazione limitato a due lotti, senza tuttavia estenderlo espressamente al gruppo societario ai sensi dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

La questione giuridica: due istituti distinti, una finalità comune

Il nodo interpretativo centrale attiene alla distinzione tra due istituti del Codice dei contratti che perseguono la medesima finalità pro-concorrenziale ma operano su piani diversi.

Il vincolo di aggiudicazione (art. 58, comma 4, d.lgs. n. 36/2023) agisce sul piano formale-soggettivo: limita il numero di lotti aggiudicabili a ciascun concorrente nella veste giuridica con cui partecipa. La sua estensione al gruppo societario richiede una scelta discrezionale espressa della stazione appaltante — nel caso di specie non effettuata.

Il divieto di unico centro decisionale (art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023) opera invece sul piano sostanziale-funzionale: prescinde dalla veste giuridica dei concorrenti e mira a far emergere, dietro la distinzione formale tra soggetti giuridici, un’unica volontà imprenditoriale. Si tratta di esclusione non automatica, che impone una valutazione discrezionale della stazione appaltante sulla base di indizi plurimi, precisi e concordanti.

La stazione appaltante aveva sostenuto che il divieto di collegamento sostanziale non potesse operare tra imprese partecipanti a lotti diversi, assimilando ogni lotto a una distinta competizione autonoma. Il TAR ha respinto questa tesi su entrambi i piani dell’analisi.

La decisione: il divieto si estende all’intera procedura

Sul piano letterale, il TAR ha osservato che l’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 definisce i lotti come articolazioni interne dell’appalto unitariamente considerato, non come gare distinte. Il comma 4 del medesimo articolo, disciplinando il vincolo di aggiudicazione, fa esplicito riferimento alle «caratteristiche della gara» e al «bando o avviso di indizione della gara», utilizzando il termine «gara» per designare la procedura complessiva. L’Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 conferma che la separazione procedurale dei lotti è meramente eventuale, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Sul piano funzionale, il vincolo di aggiudicazione è per definizione una regola trasversale che guarda all’intera procedura: l’elusione che l’art. 95, comma 1, lett. d), mira a prevenire si consuma proprio nella distribuzione coordinata delle partecipazioni tra lotti diversi, non all’interno della graduatoria di un singolo lotto. La mancata estensione formale del vincolo al gruppo societario non esaurisce né preclude la verifica sostanziale sull’unico centro decisionale.

Quanto al compendio indiziario, il Collegio ha ritenuto adempiuto l’onere processuale della ricorrente. Gli elementi allegati: controllo totalitario al 100% di tutte le società aggiudicatarie da parte di un’unica controllante; progetto di fusione per incorporazione redatto tre giorni prima della scadenza per le offerte; intrecci di cariche sociali e procure tra le società coinvolte; medesima sede operativa; marcata omogeneità strutturale, grafica e testuale tra le relazioni tecniche delle diverse offerte, redatte e sottoscritte nella medesima data. Il giudice ha annullato l’aggiudicazione per difetto di istruttoria, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione discrezionale in contraddittorio con gli operatori coinvolti.

Il TAR ha ritenuto rilevante anche il profilo dell’illecito professionale ex artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023: l’aggiudicataria aveva omesso di dichiarare, in sede di partecipazione, l’assetto di controllo del gruppo e l’esistenza del progetto di fusione, privando la stazione appaltante degli elementi necessari per avviare l’istruttoria prescritta dalla norma.

Implicazioni operative

Per le stazioni appaltanti che gestiscono procedure multi-lotto, la sentenza impone un obbligo di vigilanza attiva sull’assetto societario dei partecipanti, indipendentemente dall’estensione formale del vincolo di aggiudicazione al gruppo. Anche in assenza di tale estensione nella lex specialis, la combinazione di controllo societario comune, comunità di cariche, omogeneità delle offerte e medesima sede operativa deve attivare un’istruttoria ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d). La valutazione deve essere complessiva e non atomistica, e deve tener conto della relazione temporale tra gli elementi indiziari e il momento di svolgimento della gara.

Per gli operatori economici appartenenti a gruppi societari, la pronuncia consolida l’obbligo di disclosure sull’assetto di controllo e sulle operazioni straordinarie in corso al momento della partecipazione. L’omissione, anche solo per negligenza, espone al rischio di esclusione per illecito professionale, con valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

TAR Campania, Napoli, 12.05.2026 n. 3002

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