Con sentenza n. 264 del 4 giugno 2026, il TAR Umbria ha confermato che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica comporta l’esclusione automatica del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio. Il collegio ha anche accolto il ricorso incidentale dell’aggiudicataria annullando la procedura: la lex specialis non indicava i costi stimati della manodopera, violando la par condicio tra i partecipanti.
Il fatto e il contesto normativo
Nel dicembre 2025 una società di gestione aeroportuale indice una procedura aperta per l’affidamento in sub-concessione dei servizi di handling dell’aviazione generale e la realizzazione di un nuovo piazzale aeromobili, per un valore stimato di circa 4 milioni di euro e una durata di sette anni. Alla gara partecipano due operatori: il gestore uscente e un secondo concorrente. Quest’ultimo, pur ottenendo un punteggio tecnico superiore, presenta un’offerta economica priva dell’indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza. Anziché disporre l’esclusione, il RUP acquisisce un parere legale e attiva il soccorso istruttorio. Il gestore uscente impugna l’aggiudicazione.
In via preliminare, la stazione appaltante eccepisce l’inapplicabilità del d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di una sub-concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Il TAR respinge l’eccezione richiamando il principio dell’autovincolo: avendo la stazione appaltante espressamente richiamato gli artt. 71, 108 e 41 del Codice tanto nella determina a contrarre quanto nell’avviso-disciplinare, era vincolata al loro integrale rispetto.
La questione giuridica
Il nodo è se il soccorso istruttorio possa sanare la mancata indicazione separata dei costi della manodopera. Gli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 sanciscono tale obbligo a pena di esclusione. La giurisprudenza consolidata, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 2020 e dalla sentenza CGUE del 2 maggio 2019 (causa C-309/18), esclude qualsiasi forma di integrazione postuma, salvo il caso in cui la lex specialis renda materialmente impossibile l’adempimento. Nel caso esaminato, il modello di offerta allegato non conteneva un campo dedicato ai costi della manodopera, circostanza che la stazione appaltante e l’aggiudicataria invocavano come possibile situazione impeditiva.
La decisione del TAR
Il TAR accoglie il primo motivo del ricorso principale. La regola dell’esclusione automatica non conosce eccezioni quando l’adempimento era materialmente praticabile, e nel caso in esame questa possibilità era smentita dai fatti di causa. Il gestore uscente aveva inserito la dichiarazione dei costi nella sezione “documenti dell’offerta economica” della piattaforma telematica, senza modificare il modello imposto dalla stazione appaltante: questo dimostra che non vi era alcuna situazione impeditiva. Se un concorrente ha potuto adempiere all’obbligo per quella via, l’eccezione non opera. Il soccorso istruttorio era pertanto illegittimo, e l’offerta dell’aggiudicataria andava esclusa.
Il ricorso incidentale e l’annullamento della procedura
Il TAR esamina poi il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, che censura la legittimità della lex specialis. L’art. 16 del disciplinare imponeva l’indicazione dei costi della manodopera e li dichiarava non ribassabili, richiamando l’art. 41 del Codice; ma la stazione appaltante aveva omesso di quantificare tali costi nella documentazione di gara, in violazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone lo scorporo dall’importo a base d’asta. Mancava altresì l’elenco del personale del gestore uscente soggetto alla clausola sociale, con anzianità e livelli di inquadramento. Queste informazioni erano nella disponibilità esclusiva del gestore uscente, determinando una violazione della par condicio nella formulazione delle offerte. Il TAR annulla l’intera procedura, compresi la determina a contrarre n. 163/2025, l’avviso-disciplinare, il capitolato e gli atti conseguenti, e dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato.
Implicazioni operative
Tre indicazioni pratiche emergono dalla sentenza. Il soccorso istruttorio per la mancata indicazione dei costi della manodopera non è ammissibile quando l’adempimento era materialmente possibile, anche in assenza di un campo dedicato nel modello di offerta: conta ciò che un operatore diligente avrebbe potuto fare, non ciò che il modulo prevedeva. La stazione appaltante che richiama il Codice nella lex specialis ne è vincolata integralmente, anche per procedure astrattamente escluse dal suo ambito applicativo. Infine, l’omessa indicazione dei costi stimati della manodopera e dei dati del personale soggetto a clausola sociale non è una dimenticanza formale: è un vizio che può travolgere l’intera procedura.
La sentenza del TAR Umbria n. 264/2026 chiarisce che l’omessa indicazione separata dei costi della manodopera non è sanabile quando l’adempimento era concretamente possibile, e che la lex specialis deve contenere la stima di tali costi a pena di annullamento dell’intera gara.
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