Gara o affidamento diretto: quando la rotazione non blocca l’uscente

1 Giu. '26

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Con sentenza n. 4185 del 25 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un operatore economico avverso l’affidamento disposto dalla Federazione Italiana Scherma in favore di un concorrente privo dei requisiti esperienziali prescritti nell’avviso. La pronuncia fissa criteri precisi per distinguere l’affidamento diretto dalla procedura di gara e chiarisce quando il principio di rotazione non trova applicazione.

Il fatto e il contesto normativo

Nel febbraio 2025 la Federazione Italiana Scherma ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto tecnico per le dirette video streaming degli eventi della stagione 2024/2025, per importo sottosoglia. La procedura era formalmente inquadrata nell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ma presentava caratteristiche tipiche di una gara: avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, commissione esaminatrice, valutazione comparativa di offerta economica e curricula, trasmissione al Consiglio Federale delle due proposte ritenute migliori.

L’aggiudicazione è andata a un operatore diverso dalla ricorrente, affidataria uscente del servizio nelle due annualità precedenti. Il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che il principio di rotazione avrebbe comunque impedito alla ricorrente di ottenere l’appalto.

La questione giuridica

Due le questioni centrali sottoposte al Consiglio di Stato.

La prima: il TAR aveva fondato la pronuncia di inammissibilità su un potere che la stazione appaltante non aveva ancora esercitato — l’eventuale esclusione della ricorrente per rotazione — violando l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora concretamente esercitati.

La seconda, più sostanziale: la procedura svolta dalla FIS era davvero un affidamento diretto oppure una gara? La risposta ha conseguenze dirette sull’applicabilità del principio di rotazione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha accolto l’appello su entrambi i fronti.

Sul primo punto: il giudice deve valutare la legittimità degli atti già adottati, non può anticipare valutazioni che l’amministrazione non ha ancora compiuto. La FIS non aveva disposto né menzionato l’esclusione della ricorrente per rotazione in alcun atto della procedura.

Sul secondo punto, la Quinta Sezione ha tracciato una distinzione netta tra affidamento diretto e gara. L’affidamento diretto — anche se preceduto da interpello di più operatori — non è una procedura competitiva: manca un criterio di aggiudicazione, manca una graduatoria, i preventivi acquisiti non sono offerte da confrontare. Se invece la stazione appaltante predispone una fase di prequalifica, invita tutti i soggetti che hanno manifestato interesse, nomina una commissione giudicatrice e applica criteri di selezione strutturati su offerta economica e curriculum, sta svolgendo una gara, indipendentemente dall’etichetta utilizzata. E come gara va trattata.

Da questa premessa discende la regola sulla rotazione. Il principio di rotazione nasce per bilanciare il potere discrezionale della stazione appaltante di scegliere gli operatori da invitare nelle procedure riservate. Nelle procedure aperte a tutti i soggetti interessati, quel bilanciamento non serve. L’art. 49, comma 5, del d.lgs. 36/2023 lo prevede esplicitamente per le procedure negoziate senza limite al numero di inviti; il Collegio ne estende la logica a qualsiasi procedura in cui l’amministrazione proceda con avviso pubblico aperto senza limitare la platea degli operatori.

Il ricorso è stato accolto anche sul merito: la FIS aveva omesso di verificare il possesso dei requisiti esperienziali in capo all’aggiudicatario. La delibera di affidamento si limitava a un’affermazione apodittica circa l’idoneità dell’operatore, senza alcun riscontro rispetto ai requisiti prescritti nell’avviso. L’autovincolo, una volta fissato, vincola la stazione appaltante fino all’esito della procedura.

Implicazioni operative

Qualificazione della procedura. La stazione appaltante che pubblica un avviso aperto, istituisce una commissione e applica criteri di selezione strutturati sta svolgendo una gara. Non può poi invocare la natura di affidamento diretto per giustificare scelte difformi dalle regole che si è data.

Principio di rotazione. Nelle procedure precedute da avviso pubblico senza limitazione al numero di operatori da invitare, la rotazione non si applica. L’operatore uscente ha pieno diritto di partecipare, anche quando la procedura è formalmente qualificata come affidamento diretto.

Verifica dei requisiti. I requisiti esperienziali fissati nell’avviso devono essere verificati in capo al soggetto selezionato. Un’affermazione generica nella delibera di affidamento non sostituisce l’istruttoria e non regge in sede di contenzioso.

La sentenza chiarisce che la sostanza della procedura prevale sulla sua qualificazione formale: chi svolge una gara deve rispettarne le regole fino in fondo. Per approfondire questo tema o richiedere una consulenza, contatta lo Studio Legale Bisconti Avvocati.

Consiglio di Stato, 25.05.2026 n. 4185

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