Il TAR Marche si è pronunciato su una complessa questione relativa all’interpretazione della Legge 68/1999 sul collocamento dei disabili nel settore della vigilanza privata armata. La Procura della Repubblica di Macerata aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sicurezza complementare presso gli uffici giudiziari del circondario. L’impresa prima classificata nella graduatoria provvisoria veniva successivamente esclusa durante la fase di verifica dei requisiti. Il Centro per l’Impiego competente aveva attestato la regolarità dell’operatore rispetto alle prescrizioni della Legge 68/1999, applicando l’orientamento del Ministero del Lavoro (Circolare 1238/M20 del 2001) che equipara il personale di vigilanza privata armata a quello di polizia, rendendo applicabile l’esonero per i servizi amministrativi. La stazione appaltante, tuttavia, non condivideva tale interpretazione.
Conflitto interpretativo e mancato soccorso istruttorio
Il punto cruciale riguarda l’obbligo di attivazione del soccorso istruttorio in presenza di questioni interpretative dubbie. L’art. 94, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) prevede che per la partecipazione alle gare sia sufficiente l’autocertificazione del requisito relativo al rispetto delle norme sui disabili, seguendo il precedente art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La ricorrente aveva regolarmente presentato tale autocertificazione, confermata dall’autorità competente.
La questione si complica quando la stazione appaltante sviluppa autonome verifiche basate su interpretazioni normative difformi da quelle del Centro per l’Impiego. In tali circostanze, la giurisprudenza consolidata impone l’attivazione del soccorso istruttorio, specialmente quando l’operatore ha confidato in prassi amministrative consolidate a livello nazionale. L’incertezza interpretativa non può gravare immediatamente sull’offerente che ha presentato documentazione formalmente regolare.
La pronuncia: accoglimento per violazione del contraddittorio
Il TAR Marche ha accolto integralmente il ricorso, annullando sia l’esclusione che la successiva aggiudicazione. I giudici hanno evidenziato che l’attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito all’operatore di dimostrare il possesso del requisito anche secondo l’interpretazione più restrittiva, considerando l’avvenuta assunzione di un disabile già nel 2024, prima dell’indizione della gara.
La sentenza dispone un peculiare rimedio: la riammissione dell’impresa con completamento delle verifiche e, in caso positivo, la stipula di un nuovo contratto con durata pari a quella originariamente prevista. Tale soluzione assicura l’integrale soddisfazione dell’interesse dell’operatore, escludendo ulteriori forme di risarcimento monetario. Il contratto attuale con l’aggiudicataria diventerà inefficace dalla stipula del nuovo accordo.
