Requisiti di gara: vietate le certificazioni ISO obbligatorie

22 Lug. '25

Una recente pronuncia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia una problematica ricorrente negli appalti sanitari: l’illegittima richiesta di certificazioni ISO come requisiti di partecipazione. La delibera n. 203 del 21 maggio 2025 ha censurato la condotta dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale in una procedura per servizi di archiviazione e tracciabilità di materiali sanitari dal valore di 5.580.897,74 euro. Il capitolato tecnico richiedeva il “possesso di una valutazione di conformità” alle norme ISO 9001 e ISO 14001, con obbligo di produrre “comprova” delle certificazioni detenute. La contestazione è stata sollevata da un operatore economico che ha evidenziato la violazione dell’articolo 100 del decreto legislativo 36/2023, norma che elenca tassativamente i requisiti ammissibili per la partecipazione alle gare pubbliche. La questione assume particolare rilievo per il settore sanitario, dove le stazioni appaltanti frequentemente ricorrono a certificazioni specifiche per garantire standard qualitativi elevati.

I presupposti: il divieto di requisiti aggiuntivi nel nuovo codice

L’orientamento giurisprudenziale consolidato esclude la possibilità di richiedere certificazioni di qualità come requisiti di partecipazione. L’articolo 100 del d.lgs. 36/2023 stabilisce un elenco tassativo che comprende esclusivamente: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale. Qualsiasi requisito aggiuntivo configura una violazione normativa.

La strategia difensiva della stazione appaltante, consistente nell’inserimento delle certificazioni nel capitolato anziché nel disciplinare, è stata respinta dall’Autorità. Il principio stabilito nella delibera n. 369 del 20 luglio 2023 chiarisce che “l’inserimento di una previsione in un provvedimento che compone la legge di gara, anziché in un altro della lex specialis, non ne definisce la sua efficacia”. La sostanza prevale sulla forma: richiedere la “comprova del possesso” configura inequivocabilmente un requisito escludente.

L’Autorità ha richiamato l’atto del Presidente dell’11 ottobre 2023, secondo cui “deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità”. Il nuovo codice dei contratti non consente interpretazioni estensive: la disciplina è tassativa e non ammette deroghe.

La formulazione utilizzata nel capitolato (“comprova del possesso”) conferma la natura obbligatoria della prescrizione. La mancanza delle certificazioni determinerebbe automaticamente l’esclusione, configurando un requisito vietato dalla normativa vigente.

La pronuncia: illegittimità e obbligo di annullamento

La decisione ha dichiarato illegittima la condotta della stazione appaltante, disponendo l’annullamento in autotutela degli atti di gara e l’eventuale indizione di una nuova procedura conforme alla disciplina. La violazione dell’articolo 100 del codice dei contratti risulta diretta e inequivocabile.

La “proposta di modifica” avanzata dalla stazione appaltante, consistente nel trasformare le certificazioni in criteri di valutazione tecnica con punteggio specifico, è stata riconosciuta come legittima alternativa, ma non idonea a sanare l’illegittimità originaria. L’orientamento dell’Autorità conferma che le certificazioni di qualità possono essere valorizzate esclusivamente nell’ambito dell’offerta tecnica, attraverso l’attribuzione di punteggi specifici nei criteri di aggiudicazione.

La pronuncia si allinea alla giurisprudenza consolidata che esclude categoricamente l’utilizzo di certificazioni come requisiti di accesso, ribadendo la necessità di rispettare rigorosamente i parametri normativi per evitare l’annullamento delle procedure.

ANAC – Delibera n. 203 del 21.05.2025

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