Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale negli appalti pubblici: la responsabilità solidale delle imprese in ATI verso i subappaltatori non può essere limitata da accordi interni di ripartizione dei pagamenti.
Il caso esaminato dal Tribunale
La vicenda nasce da una situazione tipica: un subappaltatore aveva completato opere di carpenteria metallica per un edificio pubblico ma non riusciva a incassare il saldo del prezzo. L’ATI committente, formata da due società con quote del 51% e 49%, aveva previsto nel contratto che le fatture dovessero essere suddivise secondo tali percentuali. La mandataria sosteneva di aver già pagato oltre la propria quota e che il resto spettasse al partner.
Il Tribunale milanese ha però chiarito definitivamente che questi accordi interni valgono solo tra i membri dell’ATI, non verso i terzi. La responsabilità solidale prevista dal Codice dei Contratti Pubblici permette ai subappaltatori di rivolgersi a qualsiasi membro dell’ATI per l’intero credito, senza dover rispettare le ripartizioni interne. Come ricorda la Cassazione, l’ATI non è un soggetto giuridico autonomo: ogni impresa rimane quindi pienamente esposta verso i creditori esterni.
Giudicato e termini di esigibilità del credito
Dal punto di vista processuale, la sentenza fornisce anche chiarimenti utili. Se un subappaltatore ha già fatto causa per gli acconti ricevuti in corso d’opera, questo non gli impedisce di agire successivamente per il saldo finale: si tratta infatti di crediti distinti che non creano cosa giudicata.
Inoltre, il credito diventa esigibile secondo i termini contrattuali di pagamento, calcolati dalla consegna dell’opera, anche se il committente non ha emesso lo stato di avanzamento finale. I termini possono quindi decorrere dalla data di ultimazione e consegna dell’opera, indipendentemente dalla documentazione formale.
Conseguenze pratiche per subappaltatori e ATI
La pronuncia comporta conseguenze significative per tutti i soggetti coinvolti. I subappaltatori beneficiano di una tutela più efficace, potendo agire direttamente contro l’intera ATI senza dover considerare le ripartizioni interne, spesso complesse e non facilmente verificabili.
Le imprese che costituiscono ATI devono invece considerare che ciascun membro può essere chiamato al pagamento dell’intero debito verso i subappaltatori, con possibilità di rivalsa sui partner solo attraverso successive azioni di regresso interne. Ciò comporta la necessità di una più accurata strutturazione dei rapporti interni e di una gestione finanziaria più oculata del raggruppamento.
Dal punto di vista contrattuale, diventa ancora più importante strutturare meccanismi chiari per la gestione dei flussi di cassa e prevedere garanzie adeguate tra i membri dell’ATI. Non basta più limitarsi a definire le quote: occorre anche considerare gli scenari in cui un membro potrebbe dover anticipare pagamenti per conto dell’intero raggruppamento.
