Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con sentenza n. 1271/2025, ha affrontato una questione centrale per la trasparenza nelle procedure di affidamento pubblico. La controversia ha avuto origine da una gara telematica indetta dall’ASL TO4 per l’affidamento del servizio di fisioterapia domiciliare, dell’importo di 1.748.748 euro. L’operatore economico classificatosi secondo aveva richiesto l’accesso integrale alla documentazione dell’aggiudicataria, ottenendo però solo una versione quasi integralmente oscurata dell’offerta tecnica. La stazione appaltante aveva infatti accolto acriticamente le istanze di riservatezza della vincitrice, fondate su generiche affermazioni di tutela del know-how aziendale, senza procedere alla necessaria valutazione discrezionale prevista dall’ordinamento per bilanciare gli interessi in gioco.
I presupposti: segreto industriale e diritto di accesso a confronto
Il tribunale ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali che delimitano rigorosamente la nozione di segreto tecnico-commerciale. Non è sufficiente l’affermazione generica di tutela del “know-how”: occorre che sussista un’informazione precisamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, caratterizzata da segretezza oggettiva e soggettiva, protetta mediante misure organizzative o tecnologiche adeguate, come stabilito dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005. Nel caso in esame, l’aggiudicataria aveva sostenuto che le proprie soluzioni tecniche potevano essere “replicate” dai concorrenti, acquisendo così un “indebito vantaggio competitivo”. Tuttavia, tali argomentazioni risultavano prive del necessario supporto probatorio.
Il collegio ha ribadito che il diritto di accesso agli atti di gara prevale sull’esigenza di riservatezza quando quest’ultima non sia adeguatamente dimostrata. La ratio è evidente: solo attraverso l’esame incrociato tra offerta tecnica, giustificativi e verbali di gara, l’operatore non aggiudicatario può verificare l’eventuale presenza di errori nella quantificazione dei punteggi o nella valutazione della sostenibilità dell’offerta prima classificata. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 7905/2022), tutela il diritto di difesa e garantisce la trasparenza delle procedure di affidamento.
Cruciale è il ruolo della stazione appaltante, che deve operare un “autonomo e discrezionale apprezzamento” delle istanze di riservatezza, verificando l’effettiva sussistenza dei presupposti normativi. Nel caso specifico, l’ASL TO4 si era limitata a un mero recepimento delle richieste dell’aggiudicataria, omettendo la necessaria istruttoria tecnico-giuridica e la motivazione delle ragioni che avrebbero dovuto rendere prevalente l’interesse alla riservatezza rispetto a quello difensivo del ricorrente.
La pronuncia: accoglimento per violazione del giusto procedimento
Il TAR Piemonte ha accolto integralmente il ricorso, ordinando all’ASL TO4 di esibire la documentazione richiesta in formato integrale entro venti giorni. La decisione si fonda sulla violazione del giusto procedimento amministrativo: l’amministrazione aveva infatti omesso sia la necessaria valutazione discrezionale delle istanze di riservatezza, sia l’adeguata motivazione del provvedimento di diniego parziale. Il tribunale ha evidenziato come l’aggiudicataria non avesse fornito elementi specifici e comprovabili circa la natura segreta delle informazioni, limitandosi ad affermazioni apodittiche prive di riscontro fattuale. La compensazione integrale delle spese processuali testimonia la fondatezza delle ragioni dell’operatore economico istante e l’evidenza della violazione procedimentale.
