Il TAR Campania ha accolto il ricorso contro un’azienda ospedaliera regionale, annullando l’aggiudicazione per servizi di test diagnostici oncologici del valore di 300.000 euro. La procedura prevedeva specifiche tecniche precise per l’esecuzione di test genetici, ma l’aggiudicataria aveva offerto un prodotto con caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle richieste.
La controversia originava da una consultazione di mercato finalizzata a individuare alternative al monopolio esistente. La stazione appaltante aveva definito requisiti tecnici specifici, richiedendo agli operatori di dimostrare l’equivalenza funzionale delle soluzioni proposte rispetto agli standard stabiliti.
I presupposti: carenza motivazionale nella valutazione di equivalenza
Il tribunale ha fondato la decisione sulla violazione del principio di equivalenza tecnica, evidenziando come la stazione appaltante abbia fornito una motivazione inadeguata per giustificare la conformità del prodotto offerto. La valutazione si limitava ad attestare genericamente la “conformità” del test alternativo, senza specificare i parametri di confronto utilizzati né le ragioni dell’equivalenza funzionale.
Il TAR ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’equivalenza tecnica, pur permettendo l’ammissione di prodotti diversi da quelli specificatamente richiesti, presuppone sempre la “conformità sostanziale” delle prestazioni. Tale principio deve garantire che i requisiti minimi siano rispettati nella sostanza, ossia nella capacità di conseguire il risultato finale richiesto.
Cruciale è stata la contraddittorietà rilevata tra le diverse valutazioni: mentre inizialmente l’unità specialistica aveva espresso preferenza per il prodotto originariamente previsto, evidenziando significative differenze prestazionali con l’alternativa proposta, successivamente aveva attestato genericamente la conformità. Il tribunale ha sottolineato come tale cambio di valutazione fosse privo di adeguata motivazione tecnica.
La sentenza ribadisce che la valutazione di equivalenza, pur rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, deve essere supportata da motivazione adeguata che spieghi le ragioni dell’equiparazione funzionale, non potendo tale carenza essere colmata successivamente in sede giudiziale.
La pronuncia: annullamento con modulazione degli effetti contrattuali
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione per carenza motivazionale nella valutazione di equivalenza. Considerando però che il contratto risultava già stipulato e riguardava servizi sanitari essenziali, il tribunale ha modulato gli effetti della declaratoria di inefficacia.
La sentenza ha differito l’inefficacia contrattuale di sessanta giorni, imponendo alla stazione appaltante di rinnovare le valutazioni tecniche. Se entro tale termine non si procederà a nuova aggiudicazione conforme, il contratto diverrà inefficace con subentro del ricorrente.
