Il TAR Lazio si è pronunciato su una controversia che tocca uno dei temi più delicati del diritto degli appalti pubblici: la legittimità della proroga tecnica dei contratti. Al centro della disputa, un RTI aggiudicatario di un accordo quadro per la somministrazione di 550 lavoratori temporanei presso le Questure per le procedure di regolarizzazione degli immigrati, del valore di oltre 12 milioni di euro.
La controversia nasce dalla decisione del Ministero dell’Interno di prorogare tecnicamente il contratto per ulteriori nove mesi (fino al gennaio 2026), invocando l’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Le società ricorrenti hanno contestato tale proroga, sostenendo l’assenza dei presupposti normativi e l’imputabilità all’amministrazione del ritardo nell’avvio della nuova procedura di gara, evidenziando come il contratto fosse già stato oggetto di multiple proroghe e del ricorso al “quinto d’obbligo”.
I presupposti: tra proroga contrattuale e proroga tecnica
Il tribunale ha chiarito una distinzione fondamentale per la pratica professionale: la differenza tra proroga “contrattuale” e proroga “tecnica”. La prima trova fonte nella lex specialis di gara, rappresentando una circostanza negoziale preventivata. La seconda ricorre quando, pur senza previsioni nei documenti di gara, l’amministrazione modifica la durata per cause non imputabili, garantendo la continuità di servizi essenziali.
Nel caso in esame, il TAR ha qualificato la proroga come “contrattuale”, essendo stata espressamente prevista nel disciplinare di gara e nell’accordo quadro. L’articolo 4 del disciplinare riservava infatti all’amministrazione la facoltà di estendere la durata “per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente”.
Il collegio ha valutato la sussistenza dei presupposti dell’articolo 106, comma 11: la situazione obiettiva di eccezionalità, la necessità di continuità del servizio e l’avvio della procedura per il nuovo affidamento. Elemento decisivo è stata la natura imprevedibile dei flussi migratori e l’incremento delle pratiche da gestire, circostanze che hanno reso il ritardo non imputabile all’amministrazione. La delibera ministeriale del 7 aprile 2025, che demandava alla centrale di committenza l’avvio della nuova gara (poi effettivamente bandita), ha confermato l’espletamento della procedura selettiva.
La pronuncia: rigetto del ricorso e conferma della legittimità
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità della proroga disposta dal Ministero. La decisione si fonda su tre elementi cardine: primo, la previsione contrattuale della facoltà di proroga; secondo, la sussistenza dei presupposti eccezionali legati alla gestione dei flussi migratori; terzo, l’avvio tempestivo della procedura per il nuovo affidamento.
Significativa anche la pronuncia sulla giurisdizione: il tribunale ha ribadito che le controversie sulla proroga di cui all’articolo 106, comma 11, appartengono alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di esercizio di potere autoritativo e non di mera esecuzione contrattuale. Il discrimine non è soggettivo (chi ricorre) ma oggettivo (cosa si contesta). Le spese sono state compensate considerata la peculiarità e novità della vicenda.
