TAR Sicilia: accesso atti differito per documenti non valutati

28 Nov. '25

Articoli correlati

Con ordinanza n. 2522 del 21 novembre 2025, il TAR Sicilia, Sezione Prima, ha affrontato una questione di crescente rilevanza pratica: il diritto di accesso alla documentazione amministrativa di un concorrente non ancora valutato in procedure con inversione procedimentale. Il Tribunale ha affermato che l’aggiudicatario non può accedere alla documentazione amministrativa del secondo classificato se questa non è ancora stata esaminata dalla stazione appaltante, dovendosi l’accesso differire all’esito della valutazione. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici in quanto chiarisce i limiti del diritto di accesso difensivo nelle gare caratterizzate dall’inversione procedimentale.

Il caso e il contesto normativo

Il Comune di Palermo aveva indetto una procedura aperta per servizi di architettura e ingegneria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, risultava aggiudicatario un raggruppamento temporaneo con 99,329 punti, seguito dal secondo classificato con 99,082 punti. In applicazione dell’inversione procedimentale prevista dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, la documentazione amministrativa del secondo classificato non era stata esaminata. L’aggiudicatario, costituitosi nel ricorso proposto dal secondo classificato contro l’aggiudicazione, richiedeva accesso alla documentazione amministrativa del ricorrente per valutare la possibilità di proporre ricorso incidentale. Il concorrente ricorrente si opponeva, richiamando il fatto che la propria documentazione amministrativa non era ancora stata aperta e verificata.

La questione giuridica

Il nodo interpretativo riguardava la configurabilità di un diritto di accesso immediato alla documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario sosteneva che l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 impone di garantire “adeguati rimedi volti a tutelare il rispetto della par condicio” anche nelle gare con inversione procedimentale, e che l’art. 25 del disciplinare prevedeva la messa a disposizione della documentazione amministrativa non valutata. Il secondo classificato obiettava invece che consentire l’accesso avrebbe violato la par condicio e condizionato una valutazione “ancora in fieri”. La questione si inseriva nel più ampio dibattito sul coordinamento tra l’art. 116, comma 2, c.p.a. (accesso difensivo processuale) e gli artt. 35-36 del d.lgs. n. 36/2023 (accesso procedimentale), con particolare riferimento alle procedure con inversione procedimentale.

La decisione del TAR

Il Collegio ha dichiarato l’istanza di accesso in parte improcedibile (per l’offerta tecnica, successivamente ostesa) e in parte infondata per la documentazione amministrativa. Il TAR ha affermato che “essendo l’interesse dell’aggiudicatario, allo stato, soltanto potenziale e condizionato all’esito di una valutazione non ancora conclusa, il diritto di accesso alla documentazione deve intendersi solo differito all’esito di tale valutazione”. Il Tribunale ha argomentato che posticipare l’accessibilità risulta coerente con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo e con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara. L’inversione procedimentale, secondo il TAR, accentua la necessità di non anticipare la conoscenza di documenti non ancora esaminati, “rispetto ai quali non ha avuto luogo la fase procedimentale di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti”. Il Collegio ha inoltre evidenziato che un concreto interesse conoscitivo potrebbe non configurarsi qualora la valutazione conduca all’esclusione del secondo classificato, privando di ragione l’accesso anticipatamente eseguito. Il TAR ha richiamato l’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che differisce il diritto di accesso non solo per le componenti dell’offerta tecnica ed economica ma anche per la documentazione amministrativa.

Implicazioni operative

La decisione fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti che ricorrono all’inversione procedimentale: la documentazione amministrativa dei concorrenti non ancora valutati può legittimamente essere ostesa solo dopo il completamento della relativa istruttoria. Per gli aggiudicatari, l’ordinanza comporta un differimento dell’esercizio del diritto di accesso difensivo, potenzialmente rilevante per la tempestiva proposizione di ricorsi incidentali. Le stazioni appaltanti dovrebbero valutare attentamente i tempi di esame della documentazione amministrativa dei classificati successivi al primo, bilanciando l’esigenza di celerità con quella di garantire adeguate tutele difensive. Si suggerisce di procedere rapidamente alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato quando l’aggiudicazione sia impugnata, al fine di definire compiutamente le posizioni processuali. L’ordinanza conferma inoltre la necessità di disciplinari di gara chiari sul tema dell’accesso in caso di inversione procedimentale.

L’ordinanza si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa siciliana che distingue tra accesso post-aggiudicazione ex art. 116 c.p.a. e accesso ante aggiudicazione ex art. 36 d.lgs. 36/2023. Resta aperta la questione del bilanciamento tra esigenze di trasparenza, diritto di difesa e tutela della regolarità delle valutazioni in corso. Possibili sviluppi futuri potrebbero riguardare la definizione di termini certi entro i quali le stazioni appaltanti debbano completare la valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti non aggiudicatari, evitando eccessivi differimenti del diritto di accesso che potrebbero compromettere le garanzie difensive.

Conclusione

L’ordinanza in commento, affermando il differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa non ancora valutata nelle procedure con inversione procedimentale, rappresenta un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

TAR Sicilia, Palermo, Ord. 21.11.2025 n. 2522

Potrebbe interessarti anche