ANAC: illegittimo richiedere le certificazioni ISO come requisiti di gara

24 Nov. '25

Con delibera n. 375 del 1° ottobre 2025, l’ANAC è intervenuta in sede di parere precontenzioso per censurare la previsione di certificazioni di qualità ISO come requisiti di partecipazione a pena di esclusione. Il pronunciamento riveste particolare rilievo per tutte le stazioni appaltanti che inseriscono tali certificazioni tra i requisiti speciali, chiarendo definitivamente l’illegittimità di questa prassi alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il caso esaminato dall’ANAC

La controversia trae origine da una procedura aperta indetta dalla CUC Unione dei Comuni del Nord Salento per l’affidamento del servizio di noleggio di misuratori per il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada, per un importo di circa 884.000 euro e una durata biennale. Un operatore economico ha presentato istanza di parere precontenzioso censurando l’articolo 6 del disciplinare di gara che, tra i requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, imponeva a pena di esclusione il possesso di quattro certificazioni ISO: la certificazione ISO 9001 per la gestione della qualità, la ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni, la ISO 20000 per la gestione dei servizi IT e la ISO 18295 per il sistema di gestione delle relazioni con i contravventori.

L’istante ha contestato tale previsione sostenendo la violazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023, evidenziando come il comma 12 di tale norma stabilisca espressamente che le stazioni appaltanti richiedono “esclusivamente” i requisiti di partecipazione previsti dall’articolo stesso, tra cui non figurano le certificazioni di qualità.

Il quadro normativo di riferimento

La questione si inquadra nell’ambito della disciplina dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, regolata dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Tale disposizione, al comma 12, stabilisce un principio di tassatività: “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo”. Questa formulazione, particolarmente rigorosa, non lascia spazio a interpretazioni estensive che consentano alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma.

L’art. 100 disciplina in modo dettagliato i requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, senza contemplare tra questi ultimi il possesso di certificazioni di qualità. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle espressamente richiamate dall’art. 102 (qualificazione per appalti di importo superiore a determinate soglie) o da leggi speciali di settore.

La posizione dell’Autorità

L’ANAC ha accolto integralmente le doglianze dell’istante, ritenendo fondata la censura relativa all’illegittimità della clausola del bando. L’Autorità ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui la disciplina del d.lgs. 36/2023 non consente alle stazioni appaltanti di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100, fatto salvo quanto previsto dalle eccezioni espressamente contemplate. In particolare, il Consiglio ha fatto riferimento alla deliberazione n. 203/2025 e all’atto del Presidente dell’11 ottobre 2023, che già avevano sancito il principio per cui “deve escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità”.

L’ANAC ha inoltre respinto le difese della stazione appaltante, che aveva invocato una copiosa giurisprudenza a sostegno della legittimità della propria scelta. L’Autorità ha osservato che i precedenti giurisprudenziali richiamati si riferivano ai regimi normativi previgenti e non potevano essere applicati al caso di specie, in quanto non tenevano conto delle previsioni attualmente vincolanti introdotte dal nuovo Codice. La formulazione dell’art. 100, comma 12, infatti, rappresenta una significativa discontinuità rispetto al passato, introducendo un vincolo di tassatività che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti.

Conseguenze pratiche per le stazioni appaltanti

La delibera ANAC ha effetti immediati e vincolanti per la stazione appaltante che ha indetto la procedura in questione. Ai sensi dell’art. 220 del d.lgs. 36/2023, la CUC Unione dei Comuni del Nord Salento è tenuta ad espungere dagli atti di gara le previsioni illegittime, eliminando quindi la richiesta delle quattro certificazioni ISO quale requisito di partecipazione a pena di esclusione. Qualora la stazione appaltante non intenda conformarsi al parere, dovrà comunicare entro quindici giorni le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che potrà proporre ricorso al giudice amministrativo. In ogni caso, la stazione appaltante mantiene la possibilità di ricorrere all’autotutela per correggere gli atti di gara.

Le implicazioni di questo pronunciamento si estendono ben oltre il caso specifico, interessando tutte le stazioni appaltanti che prevedano certificazioni ISO o altre certificazioni di qualità come requisiti speciali di capacità tecnico-professionale. Tali previsioni, se inserite a pena di esclusione, sono da considerarsi illegittime e comportano il rischio di annullamento degli atti di gara in sede contenziosa. Le stazioni appaltanti dovranno quindi rivedere i propri disciplinari tipo e le prassi consolidate, eliminando i riferimenti a certificazioni di qualità come requisiti obbligatori. Resta naturalmente ferma la possibilità di valorizzare il possesso di tali certificazioni in sede di valutazione dell’offerta tecnica, quale elemento qualitativo premiale, purché non costituisca requisito di ammissione.

Conclusione

La delibera ANAC n. 375/2025 chiarisce definitivamente che le certificazioni ISO non possono essere richieste come requisiti di partecipazione alle gare pubbliche a pena di esclusione, rappresentando un importante punto di riferimento per tutte le stazioni appaltanti. Per assistenza nell’applicazione delle indicazioni dell’Autorità e supporto nella redazione di atti di gara conformi alla normativa vigente, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze specializzate in materia di appalti pubblici.

ANAC – Delibera n. 375 del 1 ottobre 2025

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