Con Atto di Segnalazione n. 4 dell’11 novembre 2025, approvato con delibera n. 452, l’ANAC ha evidenziato al Governo e al Parlamento tre rilevanti contraddizioni normative che generano incertezze operative nel sistema di qualificazione degli operatori economici. La segnalazione interessa in particolare le stazioni appaltanti, le SOA e gli operatori economici, proponendo modifiche urgenti per garantire coerenza al quadro regolatorio degli appalti pubblici.
Il contesto della segnalazione
L’Autorità ha esercitato il potere di segnalazione previsto dall’art. 222, comma 3, lett. c) e d) del d.lgs. 36/2023, che consente di evidenziare fenomeni di inosservanza o applicazione distorta della normativa e di formulare proposte di modifica. L’intervento si inserisce nel ruolo centrale che ANAC svolge nella vigilanza sul sistema di qualificazione, verificando che le procedure rispettino i principi di trasparenza, legalità e correttezza secondo l’Allegato II.12 al Codice.
Le criticità segnalate riguardano aspetti cruciali del sistema: la durata temporale delle cause di esclusione ai fini della qualificazione SOA, il regime sanzionatorio per falsa documentazione e i limiti edittali delle sanzioni pecuniarie irrogabili dall’Autorità.
Il conflitto tra articoli 96 e 100 del Codice
La prima questione riguarda un difetto di coordinamento normativo che crea un paradosso operativo. L’art. 100, comma 5, lett. b) del Codice richiede agli operatori economici, per ottenere l’attestazione SOA, di non essere incorsi nelle cause di esclusione del Capo II nel triennio precedente alla domanda. Tuttavia, l’art. 96 prevede che alcune cause ostative alla partecipazione alle gare possano avere efficacia ben superiore: cinque anni, sette anni o addirittura perpetua in caso di condanne per reati gravi.
Questa discrepanza genera un rischio concreto: un’impresa può ottenere regolarmente l’attestazione SOA, superando la verifica della SOA che si limita al triennio, per poi essere esclusa dalla procedura di gara perché sussiste una causa di esclusione che ricade nel periodo tra il terzo e il settimo anno precedente. Il pregiudizio è duplice: l’operatore economico sostiene costi per un’attestazione non spendibile, mentre la procedura di gara subisce ritardi e possibili contenziosi.
ANAC propone di modificare l’art. 100, comma 5, lett. b) aggiungendo il riferimento al “diverso periodo temporale indicato dalle disposizioni dell’art. 96”, allineando così le verifiche SOA ai criteri di partecipazione alle gare e garantendo che l’attestazione rispecchi effettivamente la legittimazione dell’impresa a concorrere.
La questione della sanzione interdittiva
La seconda criticità riguarda il regime sanzionatorio per falsa documentazione presentata alla SOA. Gli artt. 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12 prevedono che l’impresa che presenta false dichiarazioni sui requisiti di ordine generale o speciale sia interdetta dal conseguimento dell’attestazione SOA per un anno, termine fisso e non graduabile.
Questa rigidità contrasta con l’art. 96, comma 15 del Codice che, per la medesima condotta di falsa documentazione commessa in fase di gara, prevede una sanzione interdittiva fino a due anni, ma graduabile in base al dolo o alla colpa e alla gravità dei fatti. Si determina così una disparità di trattamento irragionevole: la stessa condotta viene sanzionata diversamente a seconda che sia posta in essere nei confronti della SOA o della stazione appaltante.
L’Autorità rileva che questa asimmetria potrebbe configurare una violazione dell’art. 3 Cost., contrastando con il principio costituzionale di proporzionalità della sanzione. ANAC ricorda che il previgente Codice del 2016 consentiva di graduare la sanzione per false dichiarazioni alla SOA fino a due anni, valutando dolo, colpa e gravità del fatto. Tale possibilità era recepita nel Regolamento sanzionatorio dell’Autorità ed è auspicabile che venga ripristinata.
La proposta di modifica prevede di sostituire “per un periodo di un anno” con “per un periodo fino a due anni” nei commi 4 e 23 dell’art. 18, aggiungendo la previsione che ANAC valuti dolo o colpa grave tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti.
Il problema del quantum sanzionatorio
La terza questione attiene al conflitto tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 relativamente all’ammontare delle sanzioni pecuniarie. L’art. 222 fissa il range sanzionatorio generale tra 500 e 5.000 euro per l’attività di vigilanza sul sistema di qualificazione. Tuttavia, le norme dell’Allegato II.12 prevedono massimi edittali più elevati: fino a 25.000 euro per violazioni delle SOA e degli operatori economici, e fino a 50.000 euro per informazioni non veritiere o irregolarità nei certificati di esecuzione lavori da parte del RUP.
Questo contrasto impedisce ad ANAC di applicare sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni accertate, comprimendo il potere sanzionatorio dell’Autorità entro il limite di 5.000 euro nonostante le norme speciali dell’Allegato II.12 consentirebbero importi superiori. La proposta di ANAC è di modificare l’art. 222, comma 3, lett. a) aggiungendo che le sanzioni possono essere irrogate “entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000 o entro i diversi limiti edittali previsti dal presente Codice o da altre norme di legge”.
Le indicazioni operative
In attesa dell’auspicato intervento legislativo, le stazioni appaltanti devono prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti di partecipazione, applicando i termini dell’art. 96 del Codice anche quando l’operatore economico risulti in possesso di attestazione SOA rilasciata sulla base della sola verifica triennale. Le SOA dovranno gestire con cautela le situazioni in cui emergano cause di esclusione che, pur non rilevando ai fini dell’attestazione per decorso del triennio, potrebbero invece ostacolare la partecipazione alle gare.
