Con sentenza del 1° settembre 2025, il Tribunale di Benevento ha affrontato la delicata questione del pagamento diretto ai subappaltatori PMI in caso di fallimento dell’appaltatore principale, affermando che la clausola contrattuale che prevede tale pagamento diretto costituisce un obbligo che fa sorgere un’obbligazione autonoma tra stazione appaltante e subappaltatore. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici in quanto ridefinisce i rapporti obbligatori nel subappalto e rafforza la tutela delle piccole e medie imprese anche prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.
Il caso e il contesto normativo
Un Comune aveva affidato nel 2015 lavori di efficientamento energetico mediante regolare gara d’appalto, autorizzando successivamente il subappalto a due microimprese per importi rispettivamente del 30% (categoria OG1) e del 100% (categoria OG9) delle lavorazioni di competenza. L’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva espressamente che la stazione appaltante dovesse corrispondere direttamente ai subappaltatori PMI l’importo dei lavori eseguiti, in deroga al regime ordinario. I subappaltatori completarono le prestazioni, vennero redatti gli stati di avanzamento lavori (SAL) e adottate le determine di liquidazione. Il Comune procedette al pagamento diretto dopo la dichiarazione di fallimento dell’appaltatore principale (31 ottobre 2018), applicando quanto previsto dalla disciplina dei d.lgs. 163/2006 e 50/2016.
La questione giuridica: il rischio del doppio pagamento
La curatela fallimentare dell’appaltatore agì nei confronti del Comune per il pagamento delle somme dovute all’impresa. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5296/2022, condannò l’ente al pagamento di euro 195.031,17, corrispondenti alle somme già versate direttamente ai subappaltatori. Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 5685/2020), il Tribunale fallimentare ritenne che in caso di fallimento dell’appaltatore il corrispettivo sia dovuto alla curatela, dovendo i subappaltatori essere considerati creditori concorsuali. Il Comune, ritenendo di dover pagare due volte per le medesime prestazioni, agì in ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. contro le due imprese subappaltatrici, chiedendo la restituzione di quanto versato.
La decisione del Tribunale: l’obbligazione autonoma
Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda del Comune, affermando che non sussiste alcun indebito. Il Giudice ha riconosciuto che la clausola del capitolato speciale ha trasformato la facoltà di pagamento diretto (prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016) in un vero e proprio obbligo, facendo sorgere un’obbligazione diretta e autonoma tra la stazione appaltante e i subappaltatori. La sentenza evidenzia che tale interpretazione è conforme alla Direttiva UE 2014/24/UE e trova conferma nell’art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che ha reso il pagamento diretto ai subappaltatori PMI una regola generale e obbligatoria. Il Tribunale ha valorizzato elementi decisivi: la formulazione imperativa della clausola contrattuale, l’emissione di SAL e determine di liquidazione separate per appaltatore e subappaltatori, l’approvazione degli atti prima della dichiarazione di fallimento. Il Giudice ha sottolineato che non si tratta di una semplice delegatio solvendi, ma di un rapporto obbligatorio autonomo che cristallizzava il diritto dei subappaltatori prima del fallimento. La clausola costituisce inoltre un autovincolo per la pubblica amministrazione, che non può disattenderla una volta inserita negli atti di gara.
Implicazioni operative per le stazioni appaltanti
La sentenza fornisce indicazioni operative chiare per le stazioni appaltanti. Quando nel capitolato speciale è previsto espressamente il pagamento diretto ai subappaltatori PMI, tale previsione non rappresenta una mera modalità organizzativa ma crea un’obbligazione diretta e autonoma. Le amministrazioni devono quindi valutare attentamente l’inserimento di simili clausole, consapevoli che generano rapporti obbligatori distinti da quello con l’appaltatore principale. Una volta adottate le determine di liquidazione e approvati i SAL, il credito del subappaltatore diviene certo, liquido ed esigibile nei confronti dell’ente, indipendentemente da eventuali successive vicende dell’appaltatore. Per i subappaltatori PMI la decisione rafforza la tutela già prevista dal nuovo Codice, riconoscendo un’applicazione anticipata dei principi europei anche ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa precedente, quando il capitolato lo preveda espressamente.
