Con sentenza n. 7281 del 11 settembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha affrontato questioni relative alla natura del fatturato specifico, ai requisiti del contratto di avvalimento operativo e alla verifica dell’equivalenza dei CCNL. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici in quanto fornisce chiarimenti definitivi sull’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in materia di requisiti di partecipazione alle gare.
Il caso e il contesto normativo
La controversia trae origine da una procedura bandita da ANAS s.p.a. per l’affidamento del servizio triennale di sgombero neve e trattamento antighiaccio (importo a base d’asta: 1.450.000 euro), aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
L’ATI ricorrente, seconda classificata, aveva impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, contestando molteplici profili di illegittimità relativi ai requisiti di partecipazione e all’offerta dell’aggiudicataria. Il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado.
La natura del fatturato specifico: requisito tecnico-professionale
Il punto centrale della sentenza riguarda la qualificazione del fatturato specifico. Il disciplinare di gara aveva erroneamente inserito tale requisito tra quelli di capacità economico-finanziaria, mentre l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 lo qualifica espressamente come requisito di capacità tecnica e professionale.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il nuovo Codice ha superato le precedenti incertezze interpretative. Mentre sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016 gli interpreti avevano spesso dibattuto sulla natura del fatturato specifico, il chiaro tenore letterale dell’art. 100, comma 11, del nuovo Codice elimina ogni dubbio, qualificandolo come requisito di natura tecnico-professionale.
La distinzione non è meramente teorica: attraverso il fatturato specifico, la stazione appaltante mira ad accertare non la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica e organizzativa desunta da precedenti esperienze analoghe.
L’avvalimento operativo e l’indicazione delle risorse umane
Il Collegio ha stabilito che l’art. 104 del nuovo Codice richiede, per l’avvalimento tecnico-operativo, l’obbligo specifico di indicazione non solo dei mezzi ma anche delle risorse umane che l’ausiliaria mette a disposizione. Questa previsione si applica quando l’avvalimento riguarda requisiti tecnico-professionali, come appunto il fatturato specifico.
Nel caso esaminato, il contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria indicava i mezzi (trattori e macchine operatrici) ma ometteva completamente il riferimento alle risorse umane necessarie per l’espletamento del servizio di sgombero neve. Tale omissione è stata ritenuta determinante ai fini dell’esclusione, considerando che il disciplinare prevedeva espressamente che la mancata indicazione delle risorse costituisce causa di nullità del contratto di avvalimento.
Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la qualificazione dei requisiti relativi alla disponibilità di mezzi e depositi. Il Consiglio di Stato ha censurato l’interpretazione del TAR che li aveva considerati requisiti di esecuzione, affermando invece che la lex specialis li configurava chiaramente come requisiti di partecipazione.
L’elemento decisivo è rappresentato dalla clausola “a pena di esclusione” apposta nel punto 6 del disciplinare. Come precisato dal Collegio, in presenza di tale clausola generale di esclusione, vengono a configurarsi veri e propri requisiti minimi di partecipazione, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara.
Nella fattispecie, risultava provato che l’aggiudicataria aveva stipulato i contratti di noleggio dei mezzi e di locazione dei piazzali in date successive al termine di presentazione delle offerte, dimostrando quindi la carenza del requisito già al momento della partecipazione.
La verifica obbligatoria dell’equivalenza dei CCNL
L’ultimo profilo esaminato concerne l’obbligo per la stazione appaltante di verificare la dichiarazione di equivalenza quando l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato nel bando. Il Consiglio di Stato ha affermato che tale verifica assume carattere obbligatorio e deve precedere necessariamente l’aggiudicazione.
Nel caso di specie, pur essendo stata allegata la dichiarazione di equivalenza tra il CCNL multiservizi applicato e il CCNL edilizia previsto dal bando, non risultava che ANAS avesse effettivamente svolto la verifica sostanziale di tale equivalenza, limitandosi a prenderne atto.
La sentenza in commento, affermando che il fatturato specifico è requisito tecnico-professionale e che l’avvalimento operativo richiede l’indicazione delle risorse umane, rappresenta un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
