Con sentenza n. 1924/2025 del 7 agosto 2025, il TAR Sicilia ha affrontato una questione cruciale in tema di proroghe tecniche degli appalti di servizi, affermando che l’amministrazione non può modificare retroattivamente le condizioni economiche del contratto dopo aver disposto la proroga. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici, in quanto stabilisce un principio chiaro di tutela dell’affidamento e di intangibilità delle condizioni contrattuali durante le proroghe ex art. 120 del d.lgs. 36/2023.
Il fatto e il contesto normativo
La controversia origina dall’appalto settennale per il servizio di igiene ambientale affidato nel 2016 da un operatore economico al Comune di Porto Empedocle. Alla scadenza naturale del contratto, l’Ente ha disposto con determinazione n. 224 del 24 agosto 2023 la proroga tecnica del servizio per 12 mesi “agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto originario”, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Tuttavia, quasi un anno dopo, con determinazione n. 94 del 20 giugno 2024, il Comune ha rideterminato unilateralmente il corrispettivo, decurtando € 410.588,91 per presunti costi industriali non più sostenibili, disponendo il recupero mensile di € 68.431,48 sulle somme residue dovute all’appaltatore. Successivamente, con ulteriori determinazioni (n. 142/2024 e n. 256/2024), l’Ente ha prorogato nuovamente il servizio fino al 31 dicembre 2025, confermando le condizioni economiche così rideterminate.
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità di una modifica retroattiva delle condizioni economiche di una proroga tecnica già disposta. L’operatore economico contestava la violazione dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che impone al contraente “l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”, nonché dell’art. 9 del capitolato speciale che prevede espressamente l’invariabilità delle condizioni durante la proroga.
Sul piano processuale, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia attenesse a profili meramente patrimoniali relativi alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, riconducibili allo schema dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La decisione del giudice
Il TAR Sicilia ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a., che devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti ad esecuzione continuata o periodica. Il Collegio ha osservato che il contratto non conteneva clausole specifiche che disciplinassero l’an e il quantum della revisione, mentre l’art. 9 del capitolato prevedeva espressamente l’invariabilità delle condizioni economiche in caso di proroga.
Nel merito, i giudici hanno accolto integralmente le doglianze della ricorrente, affermando che “i provvedimenti amministrativi possono produrre effetti retroattivi solo in presenza di una espressa previsione di legge, insussistente nella fattispecie”. La sentenza evidenzia come la retroattività determini “il superamento dei confini naturali dell’efficacia” e incida “sull’affidamento incolpevole dei destinatari dei pubblici poteri e sulla garanzia della certezza giuridica”.
Il TAR ha inoltre sottolineato che l’art. 120, commi 10 e 11, del d.lgs. 36/2023 si oppone chiaramente alla possibilità di modificare le condizioni economiche durante la proroga tecnica, la cui ratio è “assicurare la continuità delle forniture pubbliche nelle more dell’espletamento della nuova gara”.
La pronuncia fornisce indicazioni operative chiare per le stazioni appaltanti:
Per le amministrazioni: È preclusa ogni rideterminazione unilaterale del corrispettivo dopo aver disposto la proroga tecnica. Eventuali valutazioni sui costi devono essere effettuate prima di adottare il provvedimento di proroga, non successivamente. La proroga tecnica rappresenta uno strumento eccezionale che impone il rispetto rigoroso delle condizioni contrattuali originarie.
Per gli operatori economici: La sentenza rafforza la tutela dell’affidamento legittimo e della certezza dei rapporti contrattuali. In caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche durante la proroga, sussiste un evidente profilo di illegittimità impugnabile davanti al giudice amministrativo.
La sentenza in commento ribadisce che durante la proroga tecnica l’amministrazione non può modificare le condizioni economiche del contratto, rappresentando un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
