Documenti falsi in gara: CdS sul dovere di vigilanza dell’amministratore

26 Set. '25

Con sentenza n. 7117 del 27 agosto 2025, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha affrontato la delicata questione della responsabilità dell’operatore economico per la presentazione di documentazione falsificata in gara, affermando che la negligenza del legale rappresentante e le lacune organizzative aziendali non possono essere superate invocando l’infedeltà di un dipendente. La decisione riveste particolare interesse per gli operatori economici in quanto chiarisce l’evoluzione normativa del nuovo Codice degli Appalti in materia di illecito professionale grave, superando i precedenti orientamenti che richiedevano l’elemento soggettivo del dolo.

Il fatto e il contesto normativo

La vicenda trae origine da una gara indetta dalla Provincia di Padova per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde stradale. L’operatore economico, mandante di un RTI, aveva dichiarato di aver svolto servizi per Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. per un importo di oltre 351.000 euro, producendo a supporto un certificato di ultimazione lavori. Durante la fase di verifica dei requisiti, la stazione appaltante accertava che il documento era stato disconosciuto dalla società committente, risultando completamente falsificato. La Provincia disponeva quindi l’esclusione dell’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) e dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023, segnalando il fatto all’ANAC ex art. 96, comma 15.

La questione giuridica

Il caso poneva tre questioni interpretative cruciali. In primo luogo, se il provvedimento di esclusione fosse viziato per mancato richiamo esplicito dell’art. 95 del Codice. In secondo luogo, se l’operatore economico potesse essere ritenuto responsabile per condotte di un dipendente infedele che aveva agito di propria iniziativa, sostituendo la documentazione all’insaputa del legale rappresentante. Infine, se le misure di self-cleaning adottate (sospensione e sanzione del dipendente) fossero sufficienti ad evitare l’esclusione.

La decisione del Giudice

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando l’esclusione. Sul primo profilo, i giudici hanno chiarito che non è necessaria la citazione esplicita dell’art. 95 quando il provvedimento riporta testualmente le espressioni normative rilevanti, quali “illecito professionale grave” e compromissione dell'”affidabilità professionale e integrità morale dell’operatore economico”. La sentenza evidenzia come l’art. 98 sia richiamato proprio per specificare quale grave illecito professionale sia stato accertato e quali siano i mezzi adeguati per dimostrarlo, in piena coerenza con il “collegamento biunivoco” tra le due norme.

Quanto alla responsabilità dell’impresa, il Collegio ha affermato che sul legale rappresentante gravava “quanto meno un dovere di vigilanza” sui documenti sottoscritti con la propria firma digitale. La condotta del dipendente, pur in violazione delle istruzioni ricevute, rientra nella responsabilità ex art. 2049 c.c., trattandosi del “normale sviluppo” delle mansioni assegnate. Aspetto cruciale della pronuncia è l’affermazione secondo cui, nel nuovo Codice, a differenza del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016, non è richiesto l’animus soggettivo dell’operatore economico: è sufficiente anche la negligenza, come espressamente previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b).

Implicazioni operative

La sentenza impone agli operatori economici un rafforzamento dei presidi organizzativi interni. La firma digitale del legale rappresentante non può essere affidata ai collaboratori senza adeguati controlli, essendo lo strumento che attribuisce paternità giuridica ai documenti. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, devono verificare con attenzione la veridicità delle dichiarazioni mediante riscontri presso i committenti indicati, senza limitarsi ad un controllo formale.

Le misure di self-cleaning devono essere proporzionate e affrontare non solo le responsabilità individuali, ma anche le lacune organizzative che hanno reso possibile l’illecito. Sanzioni disciplinari blande nei confronti del dipendente, senza interventi sul sistema di gestione documentale, risultano inadeguate. Particolare attenzione va prestata al fatto che il documento falsificato, pur contenente errori, non era considerato “grossolano” dal momento che ha richiesto verifiche approfondite per accertarne la contraffazione. L’idoneità ad influenzare il processo decisionale va valutata in senso oggettivo, prescindendo dalla effettiva indispensabilità del documento per l’ammissione alla gara.

La sentenza in commento conferma che la presentazione di false dichiarazioni e documentazione contraffatta integra un grave illecito professionale che giustifica l’esclusione dalla gara, rappresentando un importante punto di riferimento per operatori economici e stazioni appaltanti. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

Consiglio di Stato, 27.09.2025 n. 7117

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