Con la circolare n. 332 del 16 settembre 2025, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fornito agli Ordini territoriali importanti indicazioni in materia di equo compenso negli appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura. Il documento analizza la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5741/2025 e traccia le linee guida operative per professionisti e stazioni appaltanti, confermando la piena legittimità delle clausole di gara che tutelano i compensi minimi dei professionisti.
Il contenuto della circolare del CNI
La circolare rappresenta un documento di indirizzo strategico per la categoria professionale. Il CNI sottolinea come la sentenza del Consiglio di Stato costituisca una buona notizia per i professionisti, confermando l’orientamento che il Consiglio Nazionale ha sempre sostenuto: le clausole di salvaguardia del compenso professionale inserite nei bandi sono pienamente legittime e devono essere rigorosamente rispettate. Il documento chiarisce definitivamente il rapporto tra la legge n. 49/2023 sull’equo compenso e il Codice dei Contratti Pubblici, evidenziando che si tratta di un sistema integrato dove la legge segna l’affermazione di un principio generale e il Codice ne assicura l’attuazione concreta nelle gare pubbliche.
La circolare fornisce anche un quadro normativo completo, richiamando l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 che prescrive l’utilizzo dei parametri ministeriali per determinare i compensi a base di gara, e i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater introdotti dal decreto correttivo n. 209/2024, che hanno dettato una disciplina più puntuale dell’equo compenso negli appalti pubblici.
Le raccomandazioni operative del CNI
Il Consiglio Nazionale raccomanda fortemente agli Ordini territoriali di intraprendere azioni concrete. In primo luogo, gli iscritti devono essere informati sulla rilevanza della pronuncia come punto fermo a tutela dell’equo compenso. Inoltre, occorre sensibilizzare le stazioni appaltanti sull’importanza di prevedere nei bandi clausole conformi ai principi dell’equo compenso, evidenziando i benefici in termini di qualità delle prestazioni. Gli Ordini sono invitati a vigilare attivamente sulle procedure di affidamento: qualora emergano clausole in contrasto con i principi affermati, come compensi base d’asta al di sotto dei parametri ministeriali o richieste di prestazioni gratuite, occorre segnalarlo prontamente all’Osservatorio Bandi del CNI e fornire supporto agli iscritti nell’impugnazione di bandi illegittimi.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato
La sentenza n. 5741/2025 analizzata nella circolare riguardava una gara dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per servizi di progettazione. Il disciplinare prevedeva espressamente la non ribassabilità del compenso professionale calcolato secondo i parametri ministeriali, consentendo la competizione solo sulle spese e oneri accessori. Un operatore economico aveva praticato un ribasso del 100% su tali voci accessorie, risultando però escluso dalla stazione appaltante. Il TAR Lazio aveva inizialmente annullato l’esclusione, ma il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, riconoscendo la legittimità dell’azione della stazione appaltante volta a tutelare l’equo compenso.
I principi giuridici affermati dalla sentenza
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la legge n. 49/2023 sull’equo compenso non si applica direttamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, costituendo il Codice una disciplina speciale. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono legittimamente introdurre clausole di non ribassabilità dei compensi professionali, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. Nel caso specifico, i giudici hanno accertato che l’azzeramento delle spese accessorie si era tradotto in un’erosione indebita del compenso professionale: spese generali e utile d’impresa erano stati ricompressi nel compenso teoricamente intangibile, comprimendolo ben al di sotto del livello minimo. La pronuncia afferma che qualsiasi stratagemma volto ad aggirare le clausole di tutela dell’equo compenso può essere legittimamente sanzionato dalla stazione appaltante.
Consiglio Nazionale Ingegneri Circolare n. 332 del 16.09.2025
