Obbligo di OEPV per i trasporti nei viaggi di istruzione

6 Ott. '25

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025 del Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, il legislatore interviene nuovamente sul D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), modificando l’articolo 108 in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti. L’articolo 5 del decreto introduce l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il contesto normativo e il mercato interessato

Il settore del turismo scolastico rappresenta un comparto economicamente rilevante: secondo dati elaborati dalle principali associazioni di categoria  il mercato vale circa 1,5 miliardi di euro annui, con oltre 18 milioni di presenze turistiche e il coinvolgimento di circa 5 milioni di studenti. Il costo medio per studente per un viaggio con pernottamento si attesta attorno ai 424 euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Il settore occupa circa un migliaio di agenzie specializzate su tutto il territorio nazionale, di cui circa 250 operano esclusivamente in questo ambito.

L’intervento normativo si inserisce in un quadro caratterizzato da criticità nella sicurezza dei trasporti scolastici. Secondo i dati del progetto “Gite scolastiche in Sicurezza” della Polizia Stradale, su oltre 15.000 autobus controllati tra il 2016 e il 2017, circa il 16% presentava irregolarità riguardanti pneumatici, cinture di sicurezza, documentazione o tempi di riposo degli autisti.

Le modifiche all’articolo 108 del Codice

Il D.L. 127/2025 apporta due modifiche puntuali all’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici. La prima modifica, di cui alla lettera a) dell’articolo 5, inserisce al comma 2 dell’articolo 108 la nuova lettera f-bis, includendo tra i contratti da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV “i contratti relativi ai servizi di trasporto nell’ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

La seconda modifica, di cui alla lettera b), interviene sul comma 4 dell’articolo 108 estendendo ai contratti di cui alla lettera f-bis la disciplina già prevista per altre categorie contrattuali. In particolare, viene stabilito che il punteggio attribuibile all’offerta economica non può superare il 30% del punteggio totale, con la conseguente valorizzazione degli elementi qualitativi per almeno il 70% della valutazione complessiva. Il nuovo periodo aggiunto al comma 4 precisa inoltre che le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, devono valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, l’accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti.

L’applicazione operativa per le stazioni appaltanti

L’introduzione dell’obbligo di OEPV comporta significative implicazioni operative per le istituzioni scolastiche. Le stazioni appaltanti dovranno strutturare procedure di gara articolate, con la nomina di commissioni giudicatrici, la predisposizione di griglie di valutazione tecniche, la definizione di criteri e sub-criteri ponderati conformi all’oggetto dell’appalto. Nella pratica, i criteri qualitativi dovranno attestare oggettivamente elementi quali: l’età e le condizioni manutentive della flotta di veicoli; la presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS); la documentazione relativa a revisioni e certificazioni di sicurezza; le certificazioni ISO specifiche per la sicurezza stradale (ad esempio ISO 39001); la formazione specialistica degli autisti per il trasporto di minori; le soluzioni adottate per garantire l’accessibilità agli studenti con disabilità; i sistemi di tracciabilità GPS e monitoraggio in tempo reale.

Le questioni interpretative sugli affidamenti sotto soglia

Una delle principali questioni interpretative riguarda l’applicabilità della disciplina agli affidamenti diretti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice. Sul piano strettamente giuridico, per i contratti sotto soglia affidati direttamente non sussiste un obbligo formale di applicare l’OEPV. Tuttavia, si suggerisce alle scuole di conformarsi volontariamente ai nuovi criteri qualitativi anche nelle procedure semplificate, al fine di ridurre i profili di responsabilità in caso di incidenti e dimostrare l’adeguata diligenza nella selezione dell’operatore economico.

Questa interpretazione prudenziale crea un’area di incertezza operativa, in cui le stazioni appaltanti sono chiamate a bilanciare l’esigenza di semplificazione procedurale con la necessità di tutelare la sicurezza degli studenti e limitare i rischi legali. L’orientamento prevalente nella prassi è quello di documentare comunque una valutazione comparativa degli aspetti qualitativi, anche quando si procede mediante affidamento diretto, predisponendo un’istruttoria che dia conto delle verifiche effettuate su sicurezza dei mezzi, competenze dei conducenti e accessibilità dei servizi.

La conversione in legge e gli scenari applicativi

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, quindi entro l’8 novembre 2025. Durante l’iter parlamentare potrebbero emergere modifiche o integrazioni, anche se l’urgenza dichiarata e il consenso trasversale sul tema della sicurezza nei trasporti scolastici rendono probabili solo interventi marginali. Le procedure di gara già avviate prima dell’entrata in vigore del decreto (10 settembre 2025) potranno essere completate secondo la disciplina previgente, mentre per tutte le nuove procedure si applica immediatamente l’obbligo di OEPV.

Gli operatori economici del settore dei trasporti turistici dovranno rapidamente adeguarsi alle nuove logiche competitive, investendo in aggiornamento tecnologico della flotta, formazione specialistica del personale e certificazioni di qualità. Per le imprese che hanno già effettuato investimenti significativi in sicurezza e accessibilità, la norma rappresenta un’opportunità per valorizzare tali dotazioni in sede di gara; per chi opera al limite dei requisiti minimi, potrebbe invece segnare l’uscita dal mercato scolastico o la necessità di significativi investimenti di adeguamento.

Considerazioni conclusive

L’articolo 5 del D.L. 127/2025 introduce una disciplina che mira a elevare gli standard di sicurezza nei servizi di trasporto per viaggi di istruzione, obiettivo condivisibile alla luce dei recenti episodi di cronaca. L’obbligo di utilizzo dell’OEPV con forte valorizzazione degli elementi qualitativi dovrebbe garantire l’affidamento a operatori maggiormente qualificati, con ricadute positive sulla tutela dell’incolumità degli studenti.

Permangono tuttavia criticità operative e sistemiche. Sul piano operativo, le istituzioni scolastiche dovranno gestire procedure più complesse senza disporre di risorse aggiuntive, con il rischio di un incremento dei costi che potrebbe penalizzare la partecipazione degli studenti meno abbienti.

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