La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1791/2024, ha affermato importanti principi in materia di appalti pubblici, risoluzione contrattuale per inadempimento della stazione appaltante e risarcimento del danno a favore dell’appaltatore.
Nel caso di specie, l’impresa appaltatrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per gravi carenze progettuali imputabili al committente pubblico, che avevano comportato la sospensione dei lavori per un periodo superiore a quello contrattualmente previsto.
La Corte, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha accolto la domanda dell’impresa, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante. Ha inoltre condannato quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dall’appaltatore, rideterminando in aumento l’importo liquidato dal Tribunale.
In tema di appalto di opere pubbliche, l’omesso censimento da parte della stazione appaltante delle interferenze e degli impianti preesistenti costituisce un grave inadempimento contrattuale, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ove determini una sospensione dei lavori di durata superiore a quella contrattualmente stabilita. In tal caso, l’appaltatore ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, ivi compresi quelli da sospensione illegittima, da quantificarsi tenendo conto anche della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
La sentenza fornisce rilevanti indicazioni per la tutela delle imprese appaltatrici nel caso di gravi inadempimenti commessi dalle amministrazioni committenti. Inoltre, la decisione contribuisce a definire con maggiore chiarezza i presupposti e gli effetti della risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante.
