Sanzione interdittiva non definitiva, la stazione appaltante può valutare la gravità del reato presupposto

24 Gen. '25

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 9 del 14 gennaio 2025, ha chiarito un importante aspetto del rapporto tra sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e procedure di appalto pubblico, con particolare riferimento ai poteri valutativi della stazione appaltante.

L’ANAC ha stabilito che quando la sanzione interdittiva deriva da una sentenza non definitiva, non scatta l’esclusione automatica prevista dall’art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, la stazione appaltante mantiene il potere-dovere di valutare la gravità del reato presupposto nell’ambito del grave illecito professionale (art. 98 del Codice).

Questo significa che l’amministrazione deve:

  • esaminare il reato presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001
  • valutare le eventuali misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico
  • considerare tutti gli elementi utili per un giudizio sull’affidabilità dell’impresa

Il parere precontenzioso delibera chiarisce definitivamente che solo le sanzioni interdittive definitive comportano l’esclusione automatica, mentre quelle non definitive rientrano nella valutazione discrezionale della stazione appaltante, che deve bilanciare la gravità del reato con le misure riparatorie adottate dall’impresa.

Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025

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