Accesso agli atti negli appalti: termini e condizioni secondo il Consiglio di Stato

6 Feb. '25

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La sentenza del Consiglio di Stato n. 474/2025 affronta importanti questioni in tema di accesso agli atti nelle gare d’appalto, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il primo principio affermato riguarda i termini per impugnare le decisioni sull’oscuramento di parti dell’offerta. Secondo l’art. 36 commi 3-4 del Codice, il termine di 10 giorni decorre dalla comunicazione di aggiudicazione, che deve contenere anche le decisioni sulle richieste di oscuramento. Non rileva che i documenti di gara non siano stati trasmessi contestualmente, se le ragioni dell’oscuramento emergono dai verbali resi disponibili.

Il secondo principio attiene all’onere di provare l’indispensabilità, ai fini di tutela, delle parti oscurate dell’offerta dell’aggiudicatario. Tale onere grava sul richiedente, che deve dimostrare uno stretto nesso di strumentalità, senza limitarsi ad affermazioni generiche legate alla propria posizione in gara.

Infatti, l’accesso può essere negato alle informazioni che costituiscono segreti tecnici-commerciali, se non indispensabili per difendersi in giudizio. Ciò per evitare un uso emulativo dell’accesso, volto solo a conoscere le strategie dei concorrenti. Legittimo quindi l’oscuramento di nomi e sedi dei fornitori dell’aggiudicatario, nonché dei prezzi praticati, se non determinanti per contestare l’attribuzione dei punteggi o la congruità dell’offerta.

Una sentenza che, interpretando il nuovo Codice appalti, indica la via per bilanciare correttamente trasparenza e tutela del know-how nelle gare pubbliche.

Consiglio di Stato, 22.01.2025 n. 474

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