Il TAR Lazio, con la sentenza n. 845/2025, ha affrontato un tema di notevole rilevanza nel settore degli appalti pubblici: la natura dei pareri di precontenzioso resi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la loro efficacia nei confronti delle stazioni appaltanti.
Il caso nasce da una procedura negoziata indetta dalla Regione Basilicata tramite MEPA per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e tecnologici del Data Center Unico della Regione – Sito secondario di Matera. L’appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, ma una società non aggiudicataria aveva richiesto un parere precontenzioso all’ANAC, ottenendo una pronuncia favorevole (delibera n. 537/2023) in cui l’Autorità riteneva che “l’operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore non avendo correttamente valutato la omessa indicazione dei c.d. costi della sicurezza”.
Nonostante il parere favorevole dell’ANAC, la Regione Basilicata non si era conformata a tale indicazione, ignorando l’istanza di autotutela presentata dall’operatore economico non aggiudicatario. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso, prima dinanzi al TAR Basilicata (che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale) e successivamente dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ottemperanza del parere ANAC ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d) del codice del processo amministrativo.
Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, fornendo importanti chiarimenti su due aspetti fondamentali:
- applicabilità del vecchio o nuovo Codice Appalti: La sentenza ha chiarito che alla procedura in esame si applicavano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e non quelle del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), in quanto la gara era stata indetta prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice (14 giugno 2023, mentre il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° luglio 2023).
- natura non vincolante dei pareri di precontenzioso: Il Collegio ha confermato che, secondo il Regolamento ANAC in materia di pareri di precontenzioso (Delibera n. 10/2019 come modificata dalla delibera n. 528/2022), quando l’istanza è presentata singolarmente da una parte interessata, come nel caso in esame, il parere reso è da intendersi non vincolante. Pertanto, la Regione Basilicata era legittimata a non conformarsi al parere.
Il TAR ha inoltre precisato che, anche qualora si fosse applicato il nuovo Codice dei contratti, l’art. 220 del D.Lgs. n. 36/2023 consente comunque alle stazioni appaltanti di non conformarsi al parere dell’ANAC, gravando su di esse solo l’obbligo di non ignorarlo e di motivare le ragioni per cui scelgono di seguirlo o meno.
La sentenza ha importanti ricadute pratiche per gli operatori del settore:
- conferma che il parere di precontenzioso ANAC non può essere equiparato a un provvedimento giurisdizionale eseguibile mediante ottemperanza;
- ribadisce l’autonomia decisionale delle stazioni appaltanti, che restano responsabili delle proprie determinazioni;
- evidenzia che l’istituto del parere di precontenzioso non costituisce uno strumento per ottenere una “remissione in termini” per l’impugnazione dell’aggiudicazione.
La pronuncia costituisce quindi un significativo precedente in materia di efficacia dei pareri di precontenzioso dell’ANAC e dei limiti alla loro coercibilità nei confronti delle stazioni appaltanti, confermando la natura consultiva e non vincolante di tali atti quando richiesti unilateralmente da una delle parti interessate.