L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente pubblicato un importante parere (FUNZ CONS 4/2025) che chiarisce alcuni aspetti dell’applicazione dell’art. 26 del d.l. 50/2022 in materia di adeguamento prezzi negli appalti pubblici. La questione centrale riguarda l’obbligatorietà dell’applicazione del meccanismo revisionale anche nel caso in cui comporti una riduzione dei prezzi contrattuali.
Il parere si origina da un quesito posto da un’Amministrazione comunale che chiedeva chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 6-bis e 6-ter dell’art. 26, con particolare riferimento a situazioni in cui l’aggiornamento dei prezzari potrebbe determinare prezzi inferiori a quelli contrattuali.
L’ANAC, richiamando numerosi pareri precedenti, conferma innanzitutto la natura eccezionale e derogatoria dell’art. 26 rispetto alle normali previsioni del Codice dei contratti pubblici. Il meccanismo di adeguamento prezzi introdotto dalla norma è obbligatorio e si applica nei casi e nei limiti espressamente previsti.
Significativamente, il Consiglio dell’Autorità precisa che l’adeguamento “riguarda sia il caso della variazione dei prezzi in aumento, sia il caso della variazione dei prezzi in diminuzione”. Questa interpretazione si basa sul dato testuale del comma 6-bis dell’art. 26, che prevede esplicitamente l’applicazione dei prezzari aggiornati “in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara”.
La norma stabilisce inoltre che “gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari… rimangono nella disponibilità della stazione appaltante” fino all’esecuzione dei collaudi o all’emissione dei certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.
Il parere cita anche l’interpretazione del MIT, che ha confermato come “l’adeguamento può essere in aumento o in diminuzione” e che “la stazione appaltante deve procedere in ogni caso all’adeguamento”.
In conclusione, l’ANAC conferma che la misura revisionale disciplinata dall’art. 26 del d.l. 50/2022 trova applicazione anche quando dai prezzari aggiornati risultino prezzi inferiori a quelli contrattuali. In tali casi, all’esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, potrebbe derivare la necessità di adeguare l’importo dell’appalto in diminuzione.
Questa interpretazione riflette la ratio della norma, che mira a garantire un adeguamento dei prezzi alle mutate condizioni economiche generali, indipendentemente dal fatto che queste comportino un aumento o una diminuzione dei valori di riferimento.
Per le stazioni appaltanti, il parere conferma l’obbligatorietà di applicare il meccanismo revisionale in tutti i casi previsti dalla norma, con importanti implicazioni per la gestione contabile degli appalti in corso di esecuzione.
