Risarcimento del danno negli appalti pubblici: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato

16 Apr. '25

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Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito importanti aspetti sul risarcimento del danno per mancata aggiudicazione negli appalti pubblici. Con la pronuncia n. 03147/2025, la Quinta Sezione ha definito i criteri per la quantificazione del danno da lucro cessante e ha esaminato altre tipologie di pregiudizi frequentemente richiesti dagli operatori economici ingiustamente esclusi dalle procedure di gara.

Il lucro cessante e l’onere della prova

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato che il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione richiede un rigoroso onere di allegazione e prova da parte dell’operatore economico danneggiato. Per il lucro cessante, occorre dimostrare sia l’an che il quantum debeatur. La quantificazione dell’utile mancato si ottiene detraendo dall’importo contrattuale (al netto del ribasso offerto) i costi di produzione che l’impresa avrebbe sostenuto per l’esecuzione dell’appalto.

Il collegio ha ribadito la legittimità del ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. quando la prova del preciso ammontare del danno risulti particolarmente difficoltosa. Questo principio risulta particolarmente rilevante per i costi soltanto preventivati ma non effettivamente sostenuti. Nella determinazione dell’utile risarcibile, i giudici hanno confermato la necessità di considerare anche le spese generali (quantificate nel 15% dell’importo offerto) e di applicare una riduzione per l’aliunde perceptum, ossia quanto presumibilmente guadagnato dall’impresa attraverso altre commesse nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto non aggiudicato.

Limiti al risarcimento delle altre voci di danno

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza riguarda il rigetto delle ulteriori voci di danno richieste dall’operatore economico. In particolare:

  • I costi di partecipazione alla gara restano a carico del concorrente, poiché il loro risarcimento comporterebbe un ingiustificato arricchimento cumulandosi con l’utile riconosciuto.
  • Le spese processuali del giudizio di annullamento seguono il regime della compensazione eventualmente disposta in tale sede e non possono essere recuperate attraverso l’azione risarcitoria.
  • Il danno curriculare e il danno all’immagine aziendale richiedono una puntuale dimostrazione dell’effettivo pregiudizio subito. Non è sufficiente la mera esclusione dalla gara per presumerne l’esistenza, ma occorre provare specifici elementi fattuali che consentano di inferire, anche secondo nozioni di comune esperienza, la sussistenza del danno lamentato.

Conclusione

La sentenza n. 03147/2025 rappresenta un importante riferimento per tutti gli operatori del settore degli appalti pubblici che intendano agire per il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha confermato un approccio rigoroso nell’accertamento delle condizioni per il risarcimento, richiedendo precisi elementi probatori e limitando la liquidazione equitativa ai soli casi in cui la prova del quantum risulti oggettivamente difficile. La pronuncia offre quindi utili parametri per valutare preventivamente la fondatezza di potenziali azioni risarcitorie e per strutturare adeguatamente le relative domande.

Consiglio di Stato, 11.04.2025 n. 3147

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