Quando è legittima la deroga al principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi sociali

10 Apr. '25

Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana chiarisce i limiti e le condizioni per derogare al principio di rotazione negli affidamenti diretti nel settore dei servizi sociali. La pronuncia offre importanti spunti interpretativi per le amministrazioni pubbliche e gli operatori del settore, delineando il corretto bilanciamento tra i principi generali del Codice dei contratti pubblici e la disciplina speciale prevista per i servizi alla persona.

Il caso esaminato e il quadro normativo di riferimento

La controversia originava dall’impugnazione di una determinazione con cui un comune siciliano aveva affidato direttamente il servizio di “potenziamento” del servizio sociale alla precedente affidataria, motivando sulla regolare esecuzione del precedente servizio e sulla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di deroga al principio di rotazione ai sensi dell’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Il TAR Sicilia, ritenendo insufficiente la motivazione fornita dall’amministrazione, aveva accolto il ricorso presentato da un altro operatore del settore.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ribaltato la decisione di primo grado, offrendo un’interpretazione sistematica della disciplina applicabile. Il Collegio ha chiarito che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia sono soggetti a una regolamentazione composita, risultante dalla combinazione della disciplina generale (che include il principio di rotazione) e di quella speciale contenuta nell’art. 128 del Codice. In particolare, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 consente all’amministrazione di derogare al principio di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri specifici previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

I requisiti per una legittima deroga e le implicazioni pratiche

Per giustificare la deroga al principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi sociali, la sentenza evidenzia la necessità di una motivazione che faccia riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128, quali le garanzie di qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, nonché le esigenze specifiche delle categorie di utenti. Nel caso esaminato, il Consiglio ha ritenuto sufficiente, seppur sintetica, la motivazione che evidenziava la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’operatore precedentemente incaricato in relazione agli specifici interessi tutelati dal servizio.

Tuttavia, il Collegio ha opportunamente precisato che ciò che costituisce “urgenza” in una fattispecie concreta non necessariamente debba considerarsi tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento. L’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, è infatti finalizzato ad evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.

La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche che operano nel settore dei servizi sociali, chiarendo il corretto bilanciamento tra esigenze di continuità assistenziale e principi di concorrenza e trasparenza. Pur riconoscendo la possibilità di derogare al principio di rotazione, la sentenza riafferma la necessità di una motivazione adeguata e specifica, che non può ridursi a formule di stile ma deve dar conto delle particolari circostanze che giustificano l’affidamento al precedente gestore.

Consiglio di Giustizia Amministrativa, 24.02.108 n. 108

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