Responsabilità solidale nelle ATI verticali e onere della prova

2 Apr. '25

Articoli correlati

Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 356/2025, ha chiarito un importante principio in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità solidale nell’ambito delle Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) a struttura verticale.

La controversia prende avvio dall’opposizione proposta da una società mandante contro un decreto ingiuntivo che le imponeva, in solido con la mandataria capogruppo, il pagamento di retribuzioni dovute a un lavoratore impiegato nell’esecuzione di un appalto pubblico.

Il caso affrontato dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Antonietta Donzella, ha posto l’accento su un aspetto cruciale della disciplina delle ATI verticali: la limitazione della responsabilità solidale per le imprese che assumono prestazioni secondarie nell’ambito dell’appalto.

La società opponente sosteneva di non essere responsabile per i crediti retributivi vantati dal lavoratore, basando la propria difesa sulla deroga al principio di responsabilità solidale prevista dall’art. 48, comma quinto, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Tale norma stabilisce che per gli assuntori di prestazioni secondarie “la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.

Il Tribunale, pur riconoscendo l’esistenza di tale deroga, ha evidenziato un principio fondamentale: affinché una società mandante possa beneficiare della limitazione di responsabilità, è necessario che la distinzione tra prestazioni principali e secondarie sia chiaramente specificata negli atti di gara dalla stazione appaltante e successivamente concretizzata nell’offerta presentata.

Nel caso specifico, la società opponente aveva omesso di produrre in giudizio la documentazione relativa al bando di gara e all’offerta, limitandosi a depositare il solo atto costitutivo dell’ATI, stipulato successivamente all’aggiudicazione. Questa carenza probatoria si è rivelata determinante per l’esito della causa.

Il Giudice ha sottolineato che la distinzione tra prestazioni principali e secondarie non può essere rimessa alla discrezionalità delle imprese associate, ma deve risultare da una specificazione preventiva della stazione appaltante. Tale principio mira a prevenire manipolazioni elusive della garanzia solidale che potrebbero pregiudicare i diritti dei lavoratori e dei fornitori.

La decisione si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, considerando che il D.Lgs. n. 36/2023 ha successivamente soppresso la categoria delle ATI verticali in favore di quelle orizzontali, estendendo la responsabilità solidale a tutte le imprese associate indipendentemente dai requisiti posseduti e dalla partecipazione all’esecuzione dell’appalto.

È interessante notare come il Tribunale abbia dato prevalenza alla sostanza rispetto alla forma, richiedendo una prova concreta della qualificazione delle prestazioni secondarie attraverso gli atti ufficiali di gara, piuttosto che mediante accordi interni tra le imprese associate.

La sentenza ribadisce quindi un principio cardine in materia di appalti pubblici: la responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori e i fornitori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, e le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente e adeguatamente provate in giudizio.

Nel rigettare l’opposizione, il Tribunale ha condannato solidalmente le due società al pagamento delle spese processuali, confermando la validità del decreto ingiuntivo e il diritto del lavoratore a ottenere quanto dovuto da entrambe le società costituenti l’ATI.

Tribunale di Ragusa, 13.03.2025 n. 356

Potrebbe interessarti anche