Costi della manodopera negli appalti pubblici: l’ANAC chiarisce le modalità di calcolo nel ribasso d’asta

25 Mar. '25

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 65 del 25 febbraio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al trattamento dei costi della manodopera nella formulazione delle offerte economiche nelle gare d’appalto.

Il caso esaminato riguarda una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile “ex Stella Maris” a Montesilvano (Pescara), bandita dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con un importo a base d’asta di 2.414.607,53 euro.

La controversia è sorta quando un operatore economico, classificatosi secondo, ha contestato le modalità di calcolo applicate dalla stazione appaltante, sostenendo che nel ribasso offerto avrebbe dovuto essere computato anche quello riferito ai costi della manodopera. Secondo l’istante, tale calcolo avrebbe comportato una rideterminazione della graduatoria a suo favore.

L’ANAC, respingendo le argomentazioni dell’istante, ha stabilito un importante principio: “L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare, dunque, il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale”.

Nella sua analisi, l’Autorità ha evidenziato come la lettura sistematica della norma induca a ritenere che i costi della manodopera, benché scorporati e indicati separatamente, siano comunque inclusi nell’importo complessivo a base di gara sul quale si applica il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico.

Tale interpretazione è coerente con l’obbligo, previsto dall’art. 108, comma 9, del Codice, di indicare i propri costi della manodopera a pena di esclusione dalla gara, e con il successivo art. 110 che include tali costi tra gli elementi da verificare in sede di analisi dell’anomalia dell’offerta.

L’Autorità ha altresì precisato che il concorrente può legittimamente indicare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, a condizione che dimostri che tale riduzione derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso specifico, l’ANAC ha ritenuto corretta la valutazione della stazione appaltante, che ha considerato unicamente il ribasso percentuale dichiarato, conformemente a quanto richiesto dalla lex specialis, che prevedeva “l’offerta economica deve essere espressa come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo a base di gara”.

La delibera conferma quindi l’orientamento già espresso dall’Autorità in precedenti pronunce (n. 528/2023 e n. 358/2024) e allineato con i pareri del MIT (nn. 2154/2023 e 2505/2024), fornendo un’interpretazione chiara che risolve una questione rilevante per la corretta formulazione delle offerte economiche negli appalti pubblici.

ANAC – Parere di precontenzioso n. 65 del 25 febbraio 2025

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