Con la sentenza n. 04997/2025 del 10 marzo 2025, il TAR Lazio ha stabilito un importante principio in materia di appalti pubblici: nell’avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria non deve dichiarare né possedere requisiti di idoneità professionale, ma solo requisiti di ordine generale.
Il caso riguardava una gara per forniture relative alla raccolta differenziata, finanziata con fondi PNRR. La società classificata seconda contestava l’aggiudicazione sostenendo l’invalidità del contratto di avvalimento tra l’aggiudicataria e la sua ausiliaria, che non possedeva l’iscrizione al registro imprese per attività inerenti alla raccolta rifiuti.
Il Tribunale ha respinto il ricorso distinguendo chiaramente tra:
- avvalimento “tecnico-operativo”, finalizzato a fornire requisiti tecnico-organizzativi
- avvalimento di “garanzia”, volto a garantire la solidità economico-finanziaria
Sebbene il nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) non lo disciplini espressamente, l’avvalimento di garanzia trova fondamento nella Direttiva UE 2014/24.
Il TAR ha sottolineato che, poiché l’impresa ausiliaria nell’avvalimento di garanzia è estranea all’esecuzione materiale dell’appalto, sarebbe illogico richiederle un’idoneità professionale specifica. L’unico presupposto necessario è che entrambi i soggetti possiedano i requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione.
La sentenza chiarisce definitivamente che nell’avvalimento di garanzia il requisito essenziale è il fatturato dell’impresa ausiliaria, mentre non è necessario che questa possegga competenze nel settore oggetto dell’appalto.
