Patteggiamento dell’ex amministratore non comporta esclusione automatica dalle gare d’appalto

11 Mar. '25

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 166/2025 del 3 marzo 2025, ha chiarito un importante principio in materia di cause di esclusione dalle procedure di gara dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

La controversia riguardava una procedura aperta telematica indetta dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di prelievo e punti prelievo territoriali. La ricorrente contestava l’aggiudicazione alla controinteressata, una cooperativa sociale il cui ex presidente del CdA aveva patteggiato per reati di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Il Tribunale ha respinto il ricorso stabilendo due principi fondamentali:

La sentenza irrevocabile di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.) per reati rilevanti ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 36/2023 non costituisce causa di esclusione automatica dalle gare d’appalto, ma può configurarsi come grave illecito professionale, causa di esclusione non automatica valutabile discrezionalmente dalla stazione appaltante.
Ai fini dell’esclusione rilevano solo le condanne riportate dagli amministratori in carica durante la procedura di gara, non quelle relative a soggetti cessati dalla carica, come previsto dall’art. 94, comma 3, del nuovo Codice.
Il TAR ha evidenziato come il nuovo Codice dei contratti, a differenza del precedente, non menzioni espressamente la sentenza di patteggiamento tra le cause di esclusione automatica, in linea con la riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022) che ha limitato l’efficacia extrapenale di tali sentenze. Inoltre, il Codice ha eliminato il riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, come invece prevedeva l’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Nel caso esaminato, poiché l’ex presidente era stato revocato dalla carica tre anni prima della pubblicazione del bando, la sua condanna non poteva costituire causa di esclusione. Il Tribunale ha anche precisato che le misure di self-cleaning adottate dalla cooperativa (revoca dell’amministratore, adozione di un modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e azione di responsabilità contro l’ex amministratore) risultavano in ogni caso irrilevanti, non essendoci i presupposti per l’applicazione di una causa di esclusione.

La sentenza chiarisce l’interpretazione dell’art. 94 del D.lgs. 36/2023 alla luce della riforma Cartabia, delineando un quadro normativo in cui si riducono le ipotesi di esclusione automatica dalle gare d’appalto per precedenti penali, in un’ottica di maggiore proporzionalità e tassatività delle cause di esclusione.

Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per le stazioni appaltanti chiamate a valutare l’affidabilità degli operatori economici nel rinnovato quadro normativo, evidenziando come le condanne penali di ex amministratori non costituiscano più un automatico impedimento alla partecipazione alle gare.

T.A.R. Lombardia, Brescia, 03.03.2025 n. 166

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