La recente sentenza n. 01425/2025 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato segna un’importante evoluzione nella giurisprudenza sui contratti pubblici, consacrando definitivamente il principio secondo cui la sostanza deve prevalere sulla forma nelle procedure di gara.
Il caso esaminato riguarda una procedura di appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori del valore di oltre 4,4 milioni di euro. Il secondo classificato aveva contestato l’aggiudicazione, lamentando l’omessa dichiarazione del revisore legale dell’aggiudicataria e la mancata comprova dei requisiti tecnici dei progettisti indicati in sede di offerta.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Campania, ha respinto l’appello, fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2020, la sentenza ribadisce anzitutto la fondamentale distinzione tra “falsità dichiarativa” (alternativa logica vero/falso accertabile automaticamente) e “omissione dichiarativa” (valutabile nel concreto). In nessun caso è ammissibile un automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve sempre valutare l’incidenza delle carenze sull’affidabilità dell’operatore economico.
Particolarmente significative sono le considerazioni sul soccorso istruttorio. I giudici evidenziano come l’art. 101 del nuovo Codice abbia ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, nel segno di una “fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici”.
L’aspetto più innovativo della pronuncia, tuttavia, riguarda la legittimazione di una sorta di “convalida procedimentale” successiva all’aggiudicazione. Il Collegio, infatti, non ravvisa impedimenti all’attivazione del soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione e in seguito all’impugnazione, purché l’esito sostanziale accerti l’effettivo possesso dei requisiti.
Questa impostazione trova conferma nel recente “correttivo” (d.lgs. 209/2024) che ha introdotto nell’art. 99 del Codice il comma 3-bis, consentendo in alcuni casi l’aggiudicazione efficace anche prima della completa verifica dei requisiti.
La sentenza afferma chiaramente che l’amministrazione deve mirare a “raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica”.
Il principio del risultato viene così elevato a parametro di legittimità dell’azione amministrativa, implicando “verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi, oltre che di astratta conformità al paradigma normativo”.
Applicando l’art. 21-octies della legge 241/1990, il Consiglio di Stato conferma l’inutilità di annullare un’aggiudicazione per vizi meramente procedimentali quando, nel riesercizio del potere, l’amministrazione non potrebbe che adottare un provvedimento di identico contenuto.
Nel bilanciamento tra formalismo e buon andamento, prevale dunque definitivamente l’approccio sostanzialistico, orientato al conseguimento del risultato concreto della procedura di gara: aggiudicare alla migliore offerta nel rispetto delle garanzie sostanziali di tutti i partecipanti.